Art. 12 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice sara' invitato/a a
stipulare, ai sensi dell'art. 19 del Contratto collettivo  di  lavoro
del personale tecnico ed amministrativo del Comparto Universita',  un
contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato. 
    Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale,  dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle
normative comunitarie. E' in  ogni  modo  condizione  risolutiva  del
contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura
di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 
    Al/alla  nuovo/a  assunto/a  sara'  corrisposto  il   trattamento
economico iniziale spettante alla categoria D, posizione economica 1,
oltre agli assegni  spettanti  a  norma  delle  vigenti  disposizioni
normative e contrattuali. 
    Il periodo di prova ha  la  durata  di  tre  mesi.  Decorso  tale
periodo senza che il rapporto di lavoro  sia  stato  risolto  da  una
delle parti, il dipendente si intende confermato in  servizio  e  gli
viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno  dell'assunzione  a  tutti
gli effetti.