Art. 3 
 
 
          Presentazione delle domande - Termini e modalita' 
 
 
    La domanda  di  ammissione  al  concorso,  redatta  sull'apposito
modulo  allegato  al  presente  bando  (Allegato   1)   deve   essere
presentata, a pena di esclusione,  entro  il  termine  perentorio  di
trenta  giorni  che  decorre  dal  giorno  successivo  a  quello   di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza
slittera' al primo giorno feriale successivo. 
    Si  considerano  prodotte  in  tempo  utile   solo   le   domande
presentate, a pena di esclusione, entro il  termine  sopraindicato  e
secondo una delle seguenti modalita': 
      a mano, presso l'Area del Personale - Piazza  Verdi  3 -  40126
Bologna (orari: lunedi', martedi' mercoledi'  e  venerdi'  dalle  ore
9,00 alle 11,15; martedi' e giovedi' dalle ore 14,30 alle 15,30). Per
la consegna a mano, non occorre la busta; 
      a mezzo raccomandata all'indirizzo anzidetto,  purche'  spedita
entro  il  termine  sopraindicato:  fara'  fede  il  timbro  a   data
dell'ufficio postale accettante. In tal caso, sulla busta deve essere
indicata la  dicitura  «Contiene  domanda  rif.  ...»,  con  l'esatta
indicazione del numero di riferimento del  concorso  cui  si  intende
partecipare. 
    Attenzione:  non  saranno  considerate  valide  le  domande   che
perverranno attraverso altre modalita' di spedizione, tra le quali (a
titolo  puramente   indicativo):   Posta   Prioritaria,   Assicurata,
Raccomandata on line o Corriere; 
      a mezzo Posta Elettronica Certificata (d'ora  in  avanti  PEC),
inviando,  dal  proprio  indirizzo  di  PEC  personale,  una   e-mail
all'indirizzo  ScriviUnibo@pec.unibo.it  contenente  la  domanda   di
partecipazione  debitamente  compilata   e   ogni   altro   documento
richiesto, in formato PDF, unitamente alla scansione di un  documento
di identita' in corso di validita'. Si precisa che la validita' della
trasmissione del messaggio PEC  e'  attestata  rispettivamente  dalla
ricevuta di  accettazione  e  dalla  ricevuta  di  avvenuta  consegna
fornite dal gestore di posta elettronica ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
    L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  per   il
mancato  recapito   delle   comunicazioni   a   causa   dell'inesatta
indicazione dell'indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o comunque  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.