Art. 2 
 
    L'art. 10, comma 1 del decreto dirigenziale n. M_D  GMIL  REG2016
0715515 del 9 dicembre 2016 e' cosi' sostituito: 
      «Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di
selezione o enti o centri sportivi  indicati  dalla  Forza  Armata  i
candidati per le prove di  efficienza  fisica  e  l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo  dalle  graduatorie
di cui al precedente art. 9, tutti i partecipanti al reclutamento per
incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla  Forza  Armata,
«elettricista», «idraulico», «muratore» e «maniscalco». 
    I candidati che non si presenteranno nei  tempi  stabiliti  nella
convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di: 
      a) eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto; 
      b) concomitante  svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri
concorsi indetti dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; 
      c) eventi  luttuosi  per  la  perdita  del  coniuge,  genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi  in  data  non  anteriore  a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; 
      d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato. 
    In tali ipotesi gli interessati dovranno  inviare  un'istanza  di
nuova convocazione entro le ore  13.00  del  giorno  feriale  (sabato
escluso)  antecedente  quello  di  prevista  presentazione,  mediante
messaggio   di   posta   elettronica   certificata   -    utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica   certificata   -
all'indirizzo  centro_selezione@postacert.difesa.it  ovvero  mediante
messaggio  di  posta  elettronica  -  utilizzando  esclusivamente  un
account       di       posta       elettronica        - all'indirizzo
centro_selezione@esercito.difesa.it indicando il  concorso  al  quale
partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere  allegata  copia
per immagine  (file  in  formato  PDF)  di  un  valido  documento  di
identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato, come definito
al precedente art. 3, comma 4, lettera  a),  nonche'  della  relativa
documentazione probatoria. 
    La riconvocazione, che potra' avvenire solo  compatibilmente  con
il periodo di svolgimento delle prove di efficienza  fisica  e  degli
accertamenti   psicofisici   e   attitudinali,   verra'    effettuata
esclusivamente  mediante  messaggio  di  posta  elettronica   inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento. 
    Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti  nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). 
    Inoltre, le istanze trasmesse con  modalita'  diverse  da  quella
sopraindicata o  carenti  della  documentazione  probatoria  e/o  del
documento   di    identita'    dell'istante    saranno    considerate
irricevibili.». 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 20 giugno 2017 
 
                                Dirig. dott.ssa: Gabriella Montemagno