Art. 2 L'art. 10, comma 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2016 0715515 del 9 dicembre 2016 e' cosi' sostituito: «Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza Armata i candidati per le prove di efficienza fisica e l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalle graduatorie di cui al precedente art. 9, tutti i partecipanti al reclutamento per incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla Forza Armata, «elettricista», «idraulico», «muratore» e «maniscalco». I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di: a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi, nella sede e nel giorno previsto; b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato. In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all'indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonche' della relativa documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' avvenire solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici e attitudinali, verra' effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento. Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). Inoltre, le istanze trasmesse con modalita' diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili.». Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2017 Dirig. dott.ssa: Gabriella Montemagno