Art. 12 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti  psico-fisici
e quelli gia' in servizio nella Guardia di  finanza  appartenenti  ai
ruoli «Sovrintendenti» e «Appuntati e  Finanzieri»,  sono  sottoposti
all'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale  al   servizio   quale
maresciallo della Guardia di finanza. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
dalla sottocommissione indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  c),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    4. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    5.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di  cui  all'art.  6,
comma 1, lettera c), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti. 
    6. I candidati risultati idonei  ai  predetti  accertamenti  sono
convocati per sostenere le prove scritte. 
    I candidati risultati non  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono esclusi dal concorso. 
    7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.