Art. 14 
 
Mancata  presentazione  e  differimento  del  candidato  alle   prove
                             concorsuali 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'amministrazione che  ha  indetto  i  predetti  concorsi,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento
dell'idoneita'    psico-fisica,     l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale e le prove  d'esame,  previste,  rispettivamente,  dagli
articoli 10, 12 e 13, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso. 
    2. Compatibilmente con i  tempi  tecnici  di  espletamento  delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui
all'art. 6, comma 1, lettere b), c),  ed  e),  hanno  facolta'  -  su
istanza dell'interessato, esclusivamente  per  documentate  cause  di
forza maggiore, ovvero, se militare  in  servizio  della  Guardia  di
finanza,  su  richiesta  del  Reparto  di  appartenenza,   solo   per
improvvise e improrogabili esigenze di servizio  -  di  anticipare  o
posticipare  la  convocazione  dei  candidati,   nel   rispetto   del
calendario di svolgimento delle stesse. 
    3. L'istanza, inviata presso  il  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia di finanza, Ufficio Concorsi,  Sezione  allievi  marescialli,
via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere
anticipata   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it. 
    Eventuali variazioni di  tali  recapiti  saranno  rese  note  con
avviso pubblicato sul  sito  internet  www.gdf.gov.it  e  sulla  rete
intranet del Corpo. 
    Le decisioni  assunte  in  relazione  alle  citate  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  Reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    4. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  2,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso. 
    5. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.