Art. 15 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
    1. La sottocommissione di cui al  precedente  art.  6,  comma  1,
lettera e), predispone le graduatorie finali di merito, distinte  per
parti e strumento. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 2, a esclusione delle lettere c)
ed e). 
    3. Il punto di merito finale per la formazione delle  graduatorie
e' dato dalla somma della  media  dei  punti  riportati  nelle  prove
d'esame, di  cui  all'art.  13,  ed  il  punteggio  attribuito  nella
valutazione dei titoli. 
    4. Ai titoli posseduti  da  ciascun  candidato  non  puo'  essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 20 (venti) di cui: 
      a) sino ad un massimo di  punti  8,  per  i  titoli  accademici
(diplomi conseguiti presso  un  Conservatorio  statale  o  presso  un
Istituto parificato riconosciuto dallo Stato); 
      b) sino ad un massimo  di  punti  4,  per  i  titoli  didattici
(incarichi d'insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola); 
      c) sino ad un massimo di punti 8, per  i  titoli  professionali
(attivita' e incarichi svolti). 
    5. Ai fini della compilazione delle graduatorie dei concorsi  per
l'accesso ai ruoli del personale della  Banda  musicale,  costituisce
titolo di preferenza assoluta, a parita' di punto di  merito  finale,
l'appartenenza al Corpo della Guardia di finanza. 
    6. In caso di parita' di punteggio riportato dai  candidati  gia'
in servizio nella Guardia di finanza, e' data preferenza al candidato
piu' elevato in grado e,  in  caso  di  parita'  di  grado,  al  piu'
anziano. 
    7. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati  non
appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui  all'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni e quelle di cui all'art. 2, comma  9,  della
legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    8. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti  validi  se
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 4. 
    9. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
    10. Per i militari in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  la
citata  documentazione,  qualora  risultante   dalla   documentazione
personale, e' acquisita d'ufficio. 
    11. Con determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di
finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate  le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori dei concorsi
i candidati che, nell'ordine delle  stesse,  risultano  compresi  nel
numero dei posti messi a concorso. 
    12. Le citate graduatorie sono rese note con  avviso  disponibile
sul sito internet www.gdf.gov.it , sulla rete intranet  del  Corpo  e
presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di
finanza,  viale  XXI  aprile,  n.  55,  00162  Roma  (numero   verde:
800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10.