Art. 15 Graduatorie finali di merito 1. La sottocommissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera e), predispone le graduatorie finali di merito, distinte per parti e strumento. 2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 2, a esclusione delle lettere c) ed e). 3. Il punto di merito finale per la formazione delle graduatorie e' dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame, di cui all'art. 13, ed il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. 4. Ai titoli posseduti da ciascun candidato non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 20 (venti) di cui: a) sino ad un massimo di punti 8, per i titoli accademici (diplomi conseguiti presso un Conservatorio statale o presso un Istituto parificato riconosciuto dallo Stato); b) sino ad un massimo di punti 4, per i titoli didattici (incarichi d'insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola); c) sino ad un massimo di punti 8, per i titoli professionali (attivita' e incarichi svolti). 5. Ai fini della compilazione delle graduatorie dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Banda musicale, costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di punto di merito finale, l'appartenenza al Corpo della Guardia di finanza. 6. In caso di parita' di punteggio riportato dai candidati gia' in servizio nella Guardia di finanza, e' data preferenza al candidato piu' elevato in grado e, in caso di parita' di grado, al piu' anziano. 7. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati non appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 8. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 4. 9. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 10. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata documentazione, qualora risultante dalla documentazione personale, e' acquisita d'ufficio. 11. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori dei concorsi i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso. 12. Le citate graduatorie sono rese note con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it , sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, 00162 Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10.