Art. 16 
 
Ammissione alla Banda musicale della Guardia di finanza dei vincitori
                            dei concorsi 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 3, ai vincitori dei concorsi  e'  attribuito
il grado di cui alla tabella «F» allegata al decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. I predetti candidati
perdono eventuali gradi e qualifiche precedentemente rivestiti. 
    2.  La  nomina  decorre,  a  ogni   effetto,   dalla   data   del
provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento  stesso
non indichi una decorrenza diversa. 
    3. All'atto dell'ammissione  alla  Banda  musicale  e,  comunque,
prima della  firma  dell'atto  di  incorporamento,  i  vincitori  non
appartenenti alla Guardia di  finanza  sono  sottoposti  alla  visita
medica di controllo, da parte della sottocommissione di cui  all'art.
6, comma  1,  lettera  f),  al  fine  di  accertare  il  mantenimento
dell'idoneita' fisica. Prima della visita  medica  di  controllo,  la
citata sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle
modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
La  stessa  puo',  nell'espletamento  dei  propri  lavori,   disporre
l'esecuzione  di  tutti  gli  accertamenti  ritenuti,  eventualmente,
necessari  per  una   migliore   valutazione   del   quadro   clinico
dell'aspirante,   avvalendosi   delle   strutture   del   Centro   di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    4. I candidati non idonei alla visita medica  di  controllo  sono
esclusi dal concorso. 
    5. Entro trenta giorni dall'ammissione alla Banda  musicale,  con
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'autorita'  dal  medesimo  delegata,  possono  essere  dichiarati
vincitori dei concorsi altri  concorrenti  idonei  nell'ordine  delle
rispettive graduatorie,  per  ricoprire  i  posti  resisi,  comunque,
disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. 
    6. Con il grado di cui al precedente comma 1, gli esecutori  sono
sottoposti ad un periodo di prova, per la durata di sei mesi, durante
i quali prestano servizio nella Banda musicale e seguono un corso  di
istruzione per la formazione militare e  tecnico-professionale  della
durata di novanta giorni. I militari  gia'  appartenenti  alla  Banda
musicale della Guardia di finanza non sono avviati al citato corso di
istruzione. 
    7. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma  6  e  i
relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con  determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza. 
    8. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con
determinazione del Comandante Generale o dell'autorita' dal  medesimo
delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio  nella
Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al  complesso
delle qualita' morali, disciplinari e professionali. 
    9. L'esecutore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto
ad alcuna  indennita'  o  trattamento  di  quiescenza,  se  non  gia'
appartenente alla Guardia di  finanza.  Se  gia'  in  servizio  nella
Guardia  di  finanza,  e'  reintegrato  nel   grado   precedentemente
rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo. 
    10. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.