Art. 16 Ammissione alla Banda musicale della Guardia di finanza dei vincitori dei concorsi 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 3, ai vincitori dei concorsi e' attribuito il grado di cui alla tabella «F» allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. I predetti candidati perdono eventuali gradi e qualifiche precedentemente rivestiti. 2. La nomina decorre, a ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa. 3. All'atto dell'ammissione alla Banda musicale e, comunque, prima della firma dell'atto di incorporamento, i vincitori non appartenenti alla Guardia di finanza sono sottoposti alla visita medica di controllo, da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera f), al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' fisica. Prima della visita medica di controllo, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi. La stessa puo', nell'espletamento dei propri lavori, disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante, avvalendosi delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 4. I candidati non idonei alla visita medica di controllo sono esclusi dal concorso. 5. Entro trenta giorni dall'ammissione alla Banda musicale, con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori dei concorsi altri concorrenti idonei nell'ordine delle rispettive graduatorie, per ricoprire i posti resisi, comunque, disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. 6. Con il grado di cui al precedente comma 1, gli esecutori sono sottoposti ad un periodo di prova, per la durata di sei mesi, durante i quali prestano servizio nella Banda musicale e seguono un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico-professionale della durata di novanta giorni. I militari gia' appartenenti alla Banda musicale della Guardia di finanza non sono avviati al citato corso di istruzione. 7. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 6 e i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 8. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con determinazione del Comandante Generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali. 9. L'esecutore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza, se non gia' appartenente alla Guardia di finanza. Se gia' in servizio nella Guardia di finanza, e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo. 10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.