Art. 18 Spese per la partecipazione ai concorsi e concessione della licenza straordinaria per esami 1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove dei concorsi sono a carico degli aspiranti. 2. Per sostenere le prove dei concorsi, ai candidati appartenenti al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa per la preparazione alle prove d'esame di cui all'art. 13. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti. 3. Se i medesimi militari, nello stesso anno solare, hanno usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30, fermo restando il tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore. Qualora il concorrente non si presenti alle prove d'esame, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso, e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo. 4. Ai candidati dichiarati vincitori dei concorsi spetta il rimborso spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Banda musicale della Guardia di finanza, secondo le disposizioni vigenti.