Art. 2 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi 
 
    1. Possono partecipare ai concorsi: 
      a) i militari in servizio nel Corpo della  guardia  di  finanza
che: 
        1) non abbiano, alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  superato  il
giorno del compimento del 45° anno di eta'; 
        2) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Universita' statali  o
legalmente riconosciute; 
        3) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei
all'avanzamento. Ai fini del calcolo del biennio  si  fa  riferimento
alla data del provvedimento con il quale e' stata determinata la  non
idoneita' all'avanzamento; 
        4)  non  risultino,  alla  data  di  immissione  nella  Banda
musicale  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  imputati  in   un
procedimento penale per  delitto  non  colposo  ovvero  sottoposti  a
procedimento disciplinare per  l'irrogazione  di  una  sanzione  piu'
grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa; 
        5) non siano  gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  da  corsi
allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi  vicebrigadieri
della  Guardia  di  finanza  a  esclusione  dei  proscioglimenti  per
inattitudine al volo o alla navigazione; 
        6) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
diploma nello strumento per il quale  si  concorre  o  per  strumento
affine, come da  tabella  «H»  allegata  al  decreto  legislativo  27
febbraio 1991, n. 79, conseguito in un Conservatorio di Stato o altro
analogo istituto legalmente riconosciuto; 
      b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: 
        1) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda di cui all'art. 3 comma 1, del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione
ai corsi di laurea previsti dalle Universita'  statali  o  legalmente
riconosciute; 
        2)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  compiuto  il
18° anno di eta' e non abbiano superato il giorno del compimento  del
40° anno di eta'. Tale  limite  e'  elevato  di  cinque  anni  per  i
militari delle Forze armate, delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in attivita' di servizio; 
        3) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo; 
        I candidati gia' in  servizio  nel  Corpo  della  guardia  di
finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli  appartenenti  ai
ruoli   sovrintendenti,    appuntati    e    finanzieri    sostengono
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
        4) godano dei diritti politici; 
        5) non siano stati espulsi dalle Forze armate, dalle Forze di
polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a  esclusione  dei
proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione; 
        6) non siano gia' stati rinviati, d'autorita',  da  corsi  di
formazione della Guardia di finanza; 
        7) siano in possesso delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia  di  finanza  accerta,  d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto  alle
funzioni proprie del grado da rivestire.  Sono  causa  di  esclusione
dall'arruolamento   anche   l'esito   positivo   agli    accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 
        8)  non  siano,  alla  data  dell'effettivo   incorporamento,
imputati, condannati  ovvero  non  abbiano  richiesto  l'applicazione
della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale  per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a  misure  di
prevenzione; 
        9) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
diploma nello strumento per il quale  si  concorre  o  per  strumento
affine, come da  tabella  «H»  allegata  al  decreto  legislativo  27
febbraio 1991, n. 79, conseguito in un Conservatorio di Stato o altro
analogo istituto legalmente riconosciuto; 
        10) non siano stati ammessi a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
        11) qualora gia' sottoposti alla visita di  leva,  non  siano
stati riformati, in  quell'occasione  o  successivamente  a  essa  e,
qualora riformati, abbiano conseguito la revisione,  da  parte  delle
competenti Autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio. 
    2. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e  conservati
fino alla data di immissione nella Banda  musicale  del  Corpo  della
guardia di finanza.