Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi 1. Possono partecipare ai concorsi: a) i militari in servizio nel Corpo della guardia di finanza che: 1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, superato il giorno del compimento del 45° anno di eta'; 2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Universita' statali o legalmente riconosciute; 3) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento. Ai fini del calcolo del biennio si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento; 4) non risultino, alla data di immissione nella Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, imputati in un procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa; 5) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da corsi allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi vicebrigadieri della Guardia di finanza a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione; 6) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, del diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un Conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto; b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: 1) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3 comma 1, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Universita' statali o legalmente riconosciute; 2) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il 18° anno di eta' e non abbiano superato il giorno del compimento del 40° anno di eta'. Tale limite e' elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attivita' di servizio; 3) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo; I candidati gia' in servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; 4) godano dei diritti politici; 5) non siano stati espulsi dalle Forze armate, dalle Forze di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione; 6) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da corsi di formazione della Guardia di finanza; 7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 8) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati, condannati ovvero non abbiano richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, del diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un Conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto; 10) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 11) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati, in quell'occasione o successivamente a essa e, qualora riformati, abbiano conseguito la revisione, da parte delle competenti Autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio. 2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e conservati fino alla data di immissione nella Banda musicale del Corpo della guardia di finanza.