Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it - area «Concorsi On line», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 2. Il concorrente, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, dopo la registrazione al portale «Concorsi On line», puo' scegliere una delle seguenti modalita': a) «SPID», sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale; b) «PEC», posta elettronica certificata. 3. Al termine della procedura di compilazione dell'istanza, i candidati che utilizzano la modalita' di cui al comma 2: a) lettera a), devono conservare il «numero di protocollazione» e l'ulteriore «codice alfanumerico SPID» riportato automaticamente dal sistema in corrispondenza dello spazio riservato alla firma della domanda di partecipazione cosi' accettata e fornirli, ove richiesto, in sede di prima prova concorsuale; b) lettera b), devono inviare direttamente mediante la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo del Centro di Reclutamento concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it, entro il termine di cui al comma 1, l'istanza generata, senza stamparla, unitamente a copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'. Il «numero di protocollazione» della domanda e le relative ricevute di accettazione e di consegna della PEC dovranno essere esibite, ove richiesto, in sede di prima prova concorsuale. Al riguardo, si precisa che il portale web «Concorsi on line» costituisce solo un servizio di «compilazione» della domanda, la cui presentazione si perfeziona secondo la procedura di cui al presente articolo. Pertanto, le domande meramente compilate sul predetto applicativo informatico non si considerano inviate ne' presentate. 4. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertata dall'Amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza presentata utilizzando il modello in allegato 1, firmata per esteso e inviata a mezzo casella PEC con le modalita' di cui al comma 3, lettera b). Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page del sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it 5. I militari del Corpo devono, altresi', consegnare copia della domanda di partecipazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego, che curera' le incombenze di cui all'art. 5, commi 1 e 2. Per i militari in forza al Comando Generale copia della domanda deve essere consegnata al Quartier Generale. 6. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse, utilizzando le medesime modalita' previste nei precedenti commi. Successivamente, non e' piu' possibile annullarle, ovvero apportare modificazioni o integrazioni. 7. Le domande di partecipazione al concorso sono: a) restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4. Tuttavia, eventuali variazioni, successive a tale termine, riguardanti esclusivamente i recapiti del candidato (residenza, indirizzo PEC, numero di utenza telefonica fissa e/o mobile) saranno comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it; b) archiviate nel caso in cui: 1) siano compilate con la procedura di cui al comma 2, lettera b), ma pervenute con modalita' differenti di quelle di cui al comma 3, lettera b); 2) pervengano secondo le modalita' di cui al comma 4 in assenza dei relativi presupposti; 3) siano presentate oltre il termine di cui al comma 1. In caso di invio dell'istanza secondo le modalita' di cui al comma 2: (a) lettera a), fa fede la data riportata nei sistemi informatici del Corpo; (b) lettera b), fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione»; 4) risultino prive della sottoscrizione se presentate secondo le modalita' di cui al comma 4; 5) non siano regolarizzate entro i cinque giorni dalla restituzione nei casi di cui alla lettera a). 8. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 7 sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 9. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 10. L'ammissione con riserva deve intendersi fino alla nomina a esecutore della Banda musicale della Guardia di finanza.