Art. 4 Elementi da indicare nella domanda 1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda: a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita; b) la data di arruolamento nel Corpo e di nomina al grado attuale; c) il Reparto cui e' in forza; d) il titolo di studio di cui e' in possesso; e) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, «non idoneo» all'avanzamento; f) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa; g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', da corsi allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi vicebrigadieri della Guardia di finanza a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione; h) il diploma di cui e' in possesso nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine; i) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 15 nonche' stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 5, comma 4. 2. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda: a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico; d) il titolo di studio di cui e' in possesso; e) di godere dei diritti politici; f) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dalle Forze di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione; g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', da corsi di formazione della Guardia di finanza; h) di non essere imputato, condannato ovvero di non aver richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' di essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; i) il diploma di cui e' in possesso nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine; l) se alle armi, il grado rivestito e il Reparto a cui e' in forza nonche' l'eventuale appartenenza a complessi bandistici delle Forze armate o di polizia; m) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; n) che, qualora sottoposto alla visita di leva, non sia stato riformato in quell'occasione o successivamente a essa e, qualora, riformato, abbia conseguito la revisione, da parte delle competenti Autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio; o) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica certificata; p) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni; q) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 15 nonche' stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 5, comma 4. 3. Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei limiti di eta' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), dovranno farne specifica menzione nelle annotazioni integrative. 4. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 13 e 15, concernenti, tra l'altro, il calendario di convocazione alle prove selettive, le modalita' di svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e delle prove d'esame nonche' le modalita' di notifica delle graduatorie finali di merito. 5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio, eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.