Art. 5 
 
                           Documentazione 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  la
competente sottocommissione rilevera'  i  dati  presenti  negli  atti
matricolari utili alla procedura direttamente  dal  «Documento  Unico
Matricolare» (D.U.M.), che  dovra'  essere  aggiornato  e  parificato
(secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando Generale -  I
Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016) alla data di  scadenza
del termine di cui all'art. 3, comma 1. 
    2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati  idonei  agli  accertamenti  attitudinali  di  cui
all'art. 12, il Centro di Reclutamento provvede,  tramite  i  reparti
del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    4.  I  candidati  convocati  per   sostenere   gli   accertamenti
psico-fisici di cui all'art. 10, nonche' i militari del Corpo ammessi
a sostenere  gli  accertamenti  dell'idoneita'  attitudinale  di  cui
all'art.  12,  devono  presentare  in  tali  sedi  o  a   mezzo   PEC
all'indirizzo  concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it,   unitamente   a
copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento  in  corso
di validita': 
      a) i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla
legge, comprovanti il possesso  dei  requisiti  che  conferiscono  ai
candidati i titoli preferenziali di cui all'art. 5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
      b) la documentazione probatoria attestante  il  possesso  degli
altri titoli di merito e/o maggiorativi di punteggio, di cui all'art.
15, indicato nella domanda di partecipazione ovvero le  dichiarazioni
sostitutive nei casi previsti dalla legge. 
    Tale documentazione: 
      (1) per gli eventuali titoli  accademici  deve  contenere  ogni
informazione utile ai fini dell'individuazione  dell'Ente  presso  il
quale gli stessi sono stati conseguiti e precisare la tipologia e  la
materia oggetto degli stessi e la data di conseguimento; 
      (2) per le attivita' didattiche e per quelle professionali (tra
le quali sono da  ricomprendere  quelle  artistiche)  deve  riportare
l'Ente presso il quale l'attivita' e' stata svolta, la  durata  e  la
tipologia di incarico. 
    I concorrenti gia' ispettori del  Corpo  devono  presentare  tale
documentazione entro il  termine  stabilito  e  comunicato  loro  dal
Centro di Reclutamento. 
    La documentazione pervenuta oltre i termini sopra indicati non e'
presa in considerazione. 
    5.  I  candidati,  risultati  vincitori   dei   concorsi   devono
presentare  all'atto  dell'incorporamento  i  diplomi  in   originale
ovvero, in conformita' all'art. 18 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  le  copie  autentiche  dei
certificati attestanti: 
      a) il conseguimento del titolo di studio. Il diploma  non  puo'
essere sostituito da certificato di iscrizione  ai  corsi  di  laurea
presso le Universita'; 
      b) il conseguimento del diploma nello strumento per il quale si
concorre o per strumento affine, come  da  tabella  «H»  allegata  al
decreto legislativo  27  febbraio  1991,  n.  79,  conseguito  in  un
Conservatorio  di  Stato  o   altro   analogo   istituto   legalmente
riconosciuto. 
    6. I  candidati  che  non  prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art.
15, devono far pervenire al Centro di Reclutamento della  Guardia  di
finanza          a          mezzo          PEC          all'indirizzo
concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it,  a  pena  di  decadenza,  entro
trenta giorni dalla data di comunicazione  dell'esito  del  concorso,
domanda diretta al Ministero della difesa, con cui, qualora rivestano
lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata,
ufficiale delle  forze  di  completamento,  maresciallo  o  sergente,
chiedono  di  rinunciarvi  per  intraprendere  servizio  nella  Banda
musicale della Guardia di finanza, corredata  da  copia  fronte/retro
del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    7. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.