Art. 5 Documentazione 1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, la competente sottocommissione rilevera' i dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura direttamente dal «Documento Unico Matricolare» (D.U.M.), che dovra' essere aggiornato e parificato (secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando Generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016) alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1. 2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma 1 deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. 3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 12, il Centro di Reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale. 4. I candidati convocati per sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 10, nonche' i militari del Corpo ammessi a sostenere gli accertamenti dell'idoneita' attitudinale di cui all'art. 12, devono presentare in tali sedi o a mezzo PEC all'indirizzo concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it, unitamente a copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita': a) i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; b) la documentazione probatoria attestante il possesso degli altri titoli di merito e/o maggiorativi di punteggio, di cui all'art. 15, indicato nella domanda di partecipazione ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge. Tale documentazione: (1) per gli eventuali titoli accademici deve contenere ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'Ente presso il quale gli stessi sono stati conseguiti e precisare la tipologia e la materia oggetto degli stessi e la data di conseguimento; (2) per le attivita' didattiche e per quelle professionali (tra le quali sono da ricomprendere quelle artistiche) deve riportare l'Ente presso il quale l'attivita' e' stata svolta, la durata e la tipologia di incarico. I concorrenti gia' ispettori del Corpo devono presentare tale documentazione entro il termine stabilito e comunicato loro dal Centro di Reclutamento. La documentazione pervenuta oltre i termini sopra indicati non e' presa in considerazione. 5. I candidati, risultati vincitori dei concorsi devono presentare all'atto dell'incorporamento i diplomi in originale ovvero, in conformita' all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le copie autentiche dei certificati attestanti: a) il conseguimento del titolo di studio. Il diploma non puo' essere sostituito da certificato di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'; b) il conseguimento del diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un Conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto. 6. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art. 15, devono far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza a mezzo PEC all'indirizzo concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa, con cui, qualora rivestano lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo o sergente, chiedono di rinunciarvi per intraprendere servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza, corredata da copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'. 7. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni dalla data di restituzione.