Art. 6 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'autorita' da questi delegata,  e'  presieduta  da  un  ufficiale
Generale della Guardia di finanza  ed  e'  ripartita  nelle  seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali  presieduta  da  un  ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello: 
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione ai concorsi, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri; 
      b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  tre  ufficiali
medici, membri; 
      c)  sottocommissione  per  gli  accertamenti  attitudinali  dei
candidati  al  servizio  incondizionato  nella  Guardia  di  finanza,
composta da sei ufficiali della Guardia di finanza periti  selettori,
membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia  di  finanza  e
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della sottocommissione sub b) o, a parita' di grado, comunque,
con anzianita' superiore), membri; 
      e) sottocommissione per la valutazione dei titoli  e  le  prove
d'esame, composta da: 
        1) un professore di Conservatorio di  Stato  diplomato  nello
strumento per il quale e' bandito il  concorso  o  strumento  affine,
come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991,
n. 79, membro; 
        2) l'ufficiale Maestro Direttore della Banda  musicale  della
Guardia di  finanza,  o,  in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento,
l'ufficiale Maestro Vice Direttore della Banda musicale della Guardia
di finanza, membro; 
        3) un ufficiale della Guardia di  finanza,  segretario  senza
voto; 
      f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale  medico,
membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera  c),  puo'  avvalersi,  altresi',  durante  gli  accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 
    4. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice. 
    5. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c) e  d),
del presente articolo, possono, durante lo  svolgimento  dei  lavori,
avvalersi di  personale  di  sorveglianza  all'uopo  individuato  dal
Centro di Reclutamento.