Art. 10 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
8, comma  1,  lettera  a)  valuteranno,  previa  identificazione  dei
relativi criteri,  i  titoli  di  merito  dei  soli  concorrenti  che
risulteranno idonei alle prove scritte. A tal  fine  le  commissioni,
dopo aver corretto in forma anonima  gli  elaborati,  procederanno  a
identificare  esclusivamente   gli   autori   di   quelli   giudicati
insufficienti, in modo da definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei
concorrenti  idonei.  Il  riconoscimento  di  questi  ultimi   dovra'
comunque avvenire dopo  la  valutazione  dei  titoli  di  merito.  Le
commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano  stati
dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.  4,  ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. 
    2.  Il  punteggio  massimo  attribuibile  ai  titoli  di   merito
posseduti dai partecipanti ai concorsi di cui al precedente  art.  1,
comma 1, lettere a), b) e c), e' pari a 10/30 cosi' ripartiti: 
      a)   qualita'   del   servizio   prestato   (risultante   dalla
documentazione matricolare  e  caratteristica  che  verra'  acquisita
d'ufficio): massimo punti 3,5/30. 
    La commissione terra' conto  delle  qualifiche  finali  riportate
nelle schede valutative (ovvero  dei  giudizi  finali  desumibili  da
eventuali  rapporti  informativi)  relative  all'ultimo  triennio  di
servizio comunque prestato. I documenti  di  valutazione  relativi  a
corsi propedeutici all'inserimento nella categoria/ruolo che consente
la  partecipazione  al  concorso  non  devono   essere   oggetto   di
valutazione. Il punteggio massimo attribuibile a  ciascuna  qualifica
finale (o al corrispondente giudizio finale) sara': 
      1) nella media: punti 0; 
      2) superiore alla media: 2/30; 
      3) eccellente: 3,5/30. 
    Il punteggio complessivo  sara'  calcolato  sommando  i  punteggi
parziali - ottenuti moltiplicando  il  valore  di  ciascun  documento
valutativo come sopra indicato - per il rapporto tra il  periodo  cui
si riferisce il singolo  documento  valutativo  e  quello  totale  da
considerare (massimo tre anni). 
    Alle  dichiarazioni  di  mancata  redazione   di   documentazione
caratteristica dovra' essere attribuito un  punteggio  in  base  alla
media dei punteggi attribuiti al documento antecedente  ed  a  quello
successivo. Se la dichiarazione di mancata redazione  costituisce  il
primo o l'ultimo documento della documentazione caratteristica dovra'
essere  assimilata  rispettivamente   al   documento   successivo   o
antecedente; 
      b)  servizio  prestato  in  qualita'  di  ufficiale  in   ferma
prefissata: massimo punti 1/30; 
      c) partecipazione a operazioni fuori area e, esclusivamente per
il concorso di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a),  operazioni  di
ordine pubblico (strade sicure, strade pulite): massimo punti 0,5/30,
calcolando  un  punteggio  di  0,125/30  per  ogni  mese  o  frazione
superiore a 15 giorni per le operazioni fuori area e un punteggio  di
0,0625/30 per ogni mese o frazione  superiore  a  15  giorni  per  le
operazioni di ordine pubblico; 
      d) titolo di studio  posseduto  in  aggiunta  a  quello  minimo
prescritto per la partecipazione al  concorso:  massimo  3/30,  cosi'
ripartiti: 
        1) diploma di laurea di durata triennale: punti 1/30  (1,5/30
per il concorso Genio Aeronautico); 
        2) diploma di  laurea  magistrale/laurea  specialistica,  con
assorbimento  del  punteggio  previsto  per   la   laurea   triennale
propedeutica al suo conseguimento (saranno ritenuti  validi  anche  i
diplomi di laurea, di durata almeno quadriennale, conseguiti  secondo
il    precedente     ordinamento,     sostituiti     dalle     lauree
specialistiche/magistrali ai sensi del d.i.  del  M.I.U.R.  9  luglio
2009): massimo punti 2/30 (3/30 per il concorso Genio Aeronautico); 
        3) master universitario di I livello: punti 0,5/30; 
        4) master universitario di II livello: punti 1/30; 
      e) altri titoli: massimo punti 2/30, cosi' ripartiti: 
        1) 0,5/30 punti per il brevetto di pilota di aeroplano  o  di
aliante; 
        2) 0,25/30 punti  per  il  corso  di  cultura  aeronautica  e
meterologia   aeronautica,    rilasciato    dall'Associazione    Arma
Aeronautica di Brindisi  in  collaborazione  con  l'Istituto  Tecnico
Statale Nautico «Carnaro», se conseguito prima del dicembre  2009,  o
rilasciato dal Centro di Volo a Vela, se conseguito dal gennaio 2010; 
        3) 0,5/30 punti per  il  diploma  conseguito  presso  l'Opera
nazionale per i figli degli aviatori o Scuole militari; 
        4) 0,5/30  punti  per  il  brevetto  di  subacqueo  militare,
esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
a); 
        5) 0,25/30 punti per il brevetto di subacqueo  rilasciato  da
strutture riconosciute dalla  Confederation  Mondiale  des  Activites
Subacquatiques, esclusivamente per il concorso  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a); 
        6) 0,5/30 punti per il brevetto  di  paracadutista  militare,
esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
a); 
        7) 0,25/30 punti per il brevetto di paracadutista  rilasciato
da strutture riconosciute dall'Associazione  nazionale  paracadutisti
d'Italia, esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma  1,
lettera a); 
        8) 0,5/30  punti  per  il  brevetto  di  incursore  militare,
esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
a); 
        9) 0,5/30 punti per  l'attestato  di  meteorologo  rilasciato
dalle  Universita'  italiane  o  dagli  Enti  militari  italiani   di
formazione e addestramento  i  cui  percorsi  formativi  siano  stati
valutati  dal   rappresentante   permanente   per   l'Italia   presso
l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) corrispondenti a quelli
definiti dall'OMM negli specifici regolamenti tecnici, esclusivamente
per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b)  -  categoria
Fisica.