Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) le commissioni esaminatrici per le prove scritte  e  per  le
prove orali, per la  valutazione  dei  titoli  di  merito  e  per  la
formazione della graduatoria di merito, una per ciascun concorso; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica  per
tutti i concorsi; 
      c) la commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti  sanitari,
unica per tutti i concorsi; 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica  per
tutti i concorsi. 
    2. Le commissioni esaminatrici di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) saranno composte da: 
      a)  un  Ufficiale  di   grado   non   inferiore   a   Colonello
dell'Aeronautica militare, in servizio, presidente; 
      b) due o piu' Ufficiali  di  grado  non  inferiore  a  maggiore
dell'Aeronautica militare in servizio, di cui almeno uno dell'Arma  o
Corpo per il quale e' indetto il concorso, membri; 
      c)  un  Ufficiale  dell'Aeronautica  militare  di   grado   non
inferiore a Tenente ovvero un dipendente civile del  Ministero  della
difesa appartenente alla terza  aerea  funzionale,  segretario  senza
diritto di voto. 
    La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno  o  piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto  di  esame,
in qualita' di membri aggiunti. I membri aggiunti  hanno  diritto  di
voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati ad integrare
la commissione. 
    Per i concorsi per l'accesso al Corpo del Genio  Aeronautico  uno
dei membri deve  appartenere  a  ciascuna  delle  categorie  poste  a
concorso. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale del Corpo sanitario aeronautico, di  grado  non
inferiore a Colonnello, presidente; 
      b) due Ufficiali superiori  del  Corpo  sanitario  aeronautico,
membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  militare  o  di   medici   specialisti
esterni. 
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale del Corpo sanitario aeronautico  di  grado  non
inferiore a Brigadiere Generale, presidente; 
      b) due Ufficiali superiori  del  Corpo  sanitario  aeronautico,
membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  militare  o  di   medici   specialisti
esterni. 
    Gli Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico  facenti  parte  di
detta commissione dovranno essere diversi da quelli che  hanno  fatto
parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di  cui  al
precedente comma 3. 
    5. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio di grado non  inferiore  a  Tenente
Colonnello dell'Aeronautica militare, presidente; 
      b) due Ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, membri. 
    Detta commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali  ed
esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso  il
Centro  di  Selezione  dell'Aeronautica  militare  di  Guidonia   per
l'effettuazione delle prove di efficienza fisica.