Art. 2 
 
 
              Requisiti per l'ammissione alla selezione 
 
 
    Possono partecipare alla selezione coloro che  sono  in  possesso
dei seguenti requisiti: 
      1) cittadinanza italiana (gli italiani  non  appartenenti  alla
Repubblica sono equiparati ai cittadini  italiani),  cittadinanza  di
uno degli Stati membri  dell'Unione  europea  o  loro  familiari  non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro purche' siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno  permanente,  nonche'
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo  periodo  o  che  siano  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
      2) titolo di studio: diploma di scuola  secondaria  di  secondo
grado di durata quinquennale. 
      Saranno  inoltre  ammessi  i  titoli   di   studio   dichiarati
equipollenti dalla normativa vigente. 
      Per i titoli di studio conseguiti all'estero  e'  richiesta  la
dichiarazione di equipollenza ai sensi  della  normativa  vigente  in
materia,  secondo  la  procedura  di  cui  all'art.  38  del  decreto
legislativo    n.    165/2001    (sito    web     di     riferimento:
http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli
/riconoscimento-non-accademico.aspx). 
      In mancanza del provvedimento di  equipollenza,  potra'  essere
dichiarata in domanda l'avvenuta presentazione della richiesta  dello
stesso. In quest'ultimo caso, i candidati saranno ammessi al concorso
con riserva, fermo restando che l'equipollenza  o  il  riconoscimento
del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere  posseduti  al
momento dell'assunzione; 
      3) eta' non inferiore ad anni 18; 
      4) godimento dei diritti civili e politici; 
      5) assenza di condanne penali definitive che possano  impedire,
secondo le normative vigenti, l'instaurarsi del rapporto di  impiego.
In ogni caso  e'  onere  del  candidato  indicare  nella  domanda  di
concorso di aver o meno riportato condanne penali non ancora  passate
in giudicato e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale; 
      6) non essere stati esclusi  dall'elettorato  politico  attivo,
ne' essere stati licenziati per motivi disciplinari, ne' destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento  ovvero  per  aver  conseguito
l'impiego mediante la produzione di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile, ovvero con mezzi fraudolenti; 
      7) i cittadini degli Stati membri dell'Unione  europea  o  loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al  precedente  punto  1)
devono possedere,  ai  fini  dell'accesso  ai  posti  della  pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti: 
        godere dei diritti civili e politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza; 
        essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita'  della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  previsti  per  i
cittadini della Repubblica; 
        avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
        essere in possesso del titolo di studio richiesto all'art.  2
punto 2) o,  in  alternativa,  di  un  titolo  di  studio  dichiarato
equipollente dalle competenti autorita' ai sensi dell'art. 38,  comma
3. del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato e' ammesso  alla
selezione con riserva qualora il provvedimento non sia  ancora  stato
emesso ma sia stata avviata la relativa procedura. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione alla procedura selettiva. 
    Il difetto dei requisiti richiesti,  accertato  nel  corso  della
selezione, comporta l'esclusione dalla selezione stessa e costituisce
causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove gia' instaurato.  Si
segnala che ai sensi dell'art. 55-quater del decreto  legislativo  n.
150/2009 le falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini o in
occasione  dell'instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  ovvero   di
progressioni di carriera comportano il licenziamento senza preavviso. 
    I   candidati   sono   ammessi   al   concorso    con    riserva.
L'Amministrazione puo' disporre in  qualsiasi  momento,  con  proprio
provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento  delle
prove d'esame, l'esclusione  dal  concorso  stesso  per  difetto  dei
requisiti prescritti.  L'esclusione  verra'  comunicata  direttamente
all'interessato.