Art. 2 Requisiti per l'ammissione Per poter essere ammessi alla presente selezione i candidati dovranno possedere uno dei requisiti previsti al punto 1 unitamente ai requisiti previsti al punto 2 del presente articolo. Punto 1. Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, nei casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda i dati relativi al provvedimento di equivalenza (rilasciato ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni) o quelli relativi al riconoscimento accademico. In mancanza del provvedimento di equivalenza o di riconoscimento accademico, potra' essere dichiarata in domanda l'avvenuta presentazione della richiesta degli stessi. In quest'ultimo caso, i candidati saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che l'equivalenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell'assunzione. Punto 2. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che si trovino in una delle seguenti condizioni soggettive alternative: dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti del titolo di studio richiesto al punto 1, con almeno cinque anni di servizio svolto in posizioni funzionali per accedere alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricompresi nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del titolo di studio di cui al punto 1, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti del titolo di studio di cui al punto 1; cittadini italiani forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere conferiti con provvedimento formale dell'organo competente in base a quanto previsto dalla legge o dagli ordinamenti dell'amministrazione o dell'ente. Nel caso di incarichi dirigenziali conferiti da organizzazioni private occorre che sia espressamente dichiarata la funzione dirigenziale nel contratto di lavoro individuale. Per esercizio di funzioni dirigenziali si intende lo svolgimento di attivita' di direzione di strutture organizzative complesse, di programmazione, di coordinamento e controllo delle attivita' degli uffici sottoposti, di organizzazione e gestione autonoma del personale e delle risorse strumentali ed economiche, di definizione di obiettivi e standard di prestazione e qualita' delle attivita' sottordinate, nell'ambito di finalita' ed obiettivi generali stabiliti dai dirigenti di uffici dirigenziali di livello superiore o dagli Organi di Governo dell'Amministrazione di appartenenza o della struttura privata di appartenenza del candidato. Le circostanze nelle quali le funzioni di cui sopra sono state esercitate devono essere documentate. I candidati, inoltre, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono inoltre ammessi anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purche' siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria; b) eta' non inferiore agli anni 18; c) godimento dei diritti civili e politici; d) idoneita' fisica all'impiego; e) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; f) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilita' degli incarichi previsti dal decreto legislativo n. 39/2013. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi, di cui alla lettera a), devono possedere i seguenti requisiti: g) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; h) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; i) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile o abbiano subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. I candidati sono ammessi alla selezione, con riserva di ogni accertamento dei requisiti prescritti. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti stessi puo' essere disposta in qualsiasi momento, con provvedimento motivato dell'amministrazione. L'amministrazione garantisce pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.