Art. 7 
 
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
 
    Esaurite le procedure selettive, fermo restando  quanto  previsto
all'art.  1  del  presente  bando,  la   commissione   procede   alla
formulazione    della    graduatoria    di     merito,     unitamente
all'individuazione del vincitore della  selezione,  secondo  l'ordine
decrescente del punteggio complessivo riportato all'esito delle prove
d'esame, con  l'osservanza,  a  parita'  di  merito,  dei  titoli  di
preferenza previsti dall'art. 6 del presente avviso. 
    La  graduatoria  di  merito,  unitamente  all'individuazione  del
vincitore  della  selezione,  e'  approvata  con  provvedimento   del
Direttore generale,  e'  immediatamente  efficace,  sotto  condizione
risolutiva  dell'accertamento  del   possesso   dei   requisiti   per
l'ammissione all'impiego, ed e' pubblicata all'Albo on-line di questa
Universita' e sul Web  dell'Ateneo.  Dell'avvenuta  pubblicazione  e'
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data  di  pubblicazione  di
detto  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  decorre  il  termine   per
eventuali impugnative (nel termine  di  sessanta  giorni  al  giudice
amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della
Repubblica). 
    La graduatoria stessa rimane efficace  per  il  periodo  previsto
dalla normativa vigente.