Art. 5 
 
                           Documentazione 
 
    1. Per i candidati risultati idonei alla  prova  scritta  di  cui
all'art. 10 il Centro di reclutamento provvede, tramite i reparti del
Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    2. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti  psico-fisici
di cui all'art. 12 devono presentare in tale  sede  o  a  mezzo  PEC,
all'indirizzo  concorsoSAGF@pec.gdf.it,  i  certificati,   rilasciati
dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il  possesso,
indicato  nella  domanda  di  partecipazione,   dei   requisiti   che
conferiscono i titoli preferenziali e/o  maggiorativi  di  punteggio,
tra  quelli  elencati  nell'art.  17  nonche'  di  quelli   stabiliti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, corredati da copia fronte/retro del  proprio  documento
di riconoscimento in corso di validita'. 
    I concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1,  comma  2,
devono presentare, in tale sede, l'attestato di cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 
    La   documentazione   pervenuta   oltre   l'ultimo   giorno    di
effettuazione della visita medica di primo accertamento non e'  presa
in considerazione, anche se indicata nella domanda di partecipazione. 
    3. I candidati che  rivestono  lo  status  di  militare,  qualora
utilmente collocati nella graduatoria  finale  di  cui  all'art.  18,
devono    far    pervenire     a     mezzo     PEC,     all'indirizzo
concorsoSAGF@pec.gdf.it, a pena di  decadenza,  entro  trenta  giorni
dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda  diretta
al Ministero della difesa, con cui chiedono  di  rinunciare  a  detto
status per  conseguire  l'ammissione  alla  frequenza  del  corso  di
formazione in qualita' di  allievo  finanziere,  corredata  da  copia
fronte/retro del proprio documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita'. 
    4. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.