Art. 13 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. La graduatoria di merito  degli  idonei  sara'  formata  dalla
commissione esaminatrice, secondo l'ordine del  punteggio  conseguito
da ciascun concorrente ottenuto sommando: 
      a) la media dei punteggi riportati nelle prove scritte; 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      d) un terzo del  punteggio  attribuito  nella  prova  orale  di
lingua inglese; 
      e) l'eventuale punteggio assegnato alla prova orale facoltativa
di lingua straniera. 
    La  graduatoria   di   merito   sara'   approvata   con   decreto
dirigenziale. 
    2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra'  conto
della riserva di posti a favore del coniuge e  dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio o per causa di servizio. A parita' di merito, si
terra' conto dei  titoli  di  preferenza  previsti  dall'art.  5  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande  e  dichiarati  nella  domanda   di   partecipazione   o   in
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima.  A  parita'  od  in
assenza di titoli di preferenza, sempre a parita'  di  merito,  sara'
preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del  2°
periodo dell'art. 3, comma 76 della legge n. 127/1997, come  aggiunto
dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 
    3. I  posti  eventualmente  non  ricoperti  in  uno  dei  profili
professionali per insufficienza di candidati idonei  potranno  essere
devoluti ai concorrenti idonei negli altri  profili  professionali  a
concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito. 
    4.   Saranno   dichiarati   vincitori,   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 2, i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti,
si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    5.  La  graduatoria  approvata  con  decreto  dirigenziale  sara'
pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Inoltre, essa sara' pubblicata,  a  puro  titolo
informativo, nel sito  «www.persomil.difesa.it»  e  nel  portale  dei
concorsi on-line.