Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art.  1  possono  partecipare
concorrenti di entrambi i  sessi,  che  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4,
comma 1: 
      a) sono cittadini italiani; 
      b)  non  hanno   superato   il   giorno   di   compimento   del
trentacinquesimo anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti  di  eta'
previsti dalle vigenti disposizioni  di  legge  per  l'ammissione  ai
pubblici impieghi non trovano applicazione; 
      c) godono dei diritti civili e politici; 
      d)  sono  in  possesso  di  laurea  magistrale  in  Medicina  e
chirurgia (LM 41) per i partecipanti al concorso di cui al  comma  1,
lettera a), del precedente articolo  e  della  laurea  magistrale  in
Psicologia (LM 51) e del  relativo  diploma  di  abilitazione  per  i
partecipanti  al  concorso  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  del
precedente articolo. 
    Saranno ritenuti validi  anche  i  titoli  di  laurea  conseguiti
secondo i  precedenti  ordinamenti  in  virtu'  delle  corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
    Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all'estero,
riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, ovvero le sole lauree magistrali  conseguite  in  territorio
nazionale,  riconosciute  per  legge  o  per   decreto   ministeriale
equipollenti ad una di quelle prescritte  per  la  partecipazione  al
concorso indetto con il presente decreto. 
    In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre  ed  allegare
alla domanda di candidatura la relativa documentazione probante; 
      e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  Pubblica  Amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di Polizia, per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      f) non sono stati  dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo  civile  ai  sensi  dell'art.
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  a  meno
che, decorsi  almeno  cinque  anni  dalla  data  in  cui  sono  stati
collocati in congedo secondo le norme previste  per  il  servizio  di
leva,  abbiano  presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di
rinuncia allo status  di  obiettore  di  coscienza  presso  l'Ufficio
nazionale per il  servizio  civile  (solo  se  concorrenti  di  sesso
maschile); 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza   di   applicazione   di   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria  che  intervenga
fino  al  conseguimento  della  nomina  a  Sottotenente  in  servizio
permanente deve essere segnalata con immediatezza  con  le  modalita'
indicate nel successivo art. 5, comma 3; 
      h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      l)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso  applicativo  sono  subordinati  al  possesso  della  idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale
Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali  dell'Aeronautica
militare, da accertarsi con le modalita'  prescritte  dai  successivi
articoli 10 e 11. Il riconoscimento del possesso  di  tale  idoneita'
dovra'  comunque  avvenire  entro  la  data  di  approvazione   della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 13. 
    3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 1, ad eccezione di quello di  cui  alla  lettera  b),  dovranno
essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Sottotenente  in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.