Art. 7 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; d) la commissione per l'accertamento attitudinale e per le prove di efficienza fisica. 2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un Ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a Generale di Brigata in servizio, presidente; b) due o piu' Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a Maggiore in servizio, membri; c) un Ufficiale dell'Aeronautica militare di grado non inferiore a Tenente ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza aerea funzionale, segretario senza diritto di voto. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti. I membri aggiunti hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un Ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione saranno diversi dai componenti della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo. 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un Ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a Brigadiere Generale in servizio, presidente; b) due Ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in servizio, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione saranno diversi dai componenti delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo. 5. La commissione per l'accertamento attitudinale e le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: a) un Ufficiale in servizio dell'Aeronautica militare di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente perito selettore; b) due Ufficiali superiori perito selettori dell'Aeronautica militare, ovvero psicologi civili dell'Amministrazione della difesa appartenenti all'area funzionale terza membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali ed esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia per l'effettuazione della prova di efficienza fisica.