Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a)  la  commissione  esaminatrice  per  le  prove  scritte,  la
valutazione dei titoli, le prove orali  e  per  la  formazione  della
graduatoria di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; 
      d) la commissione per  l'accertamento  attitudinale  e  per  le
prove di efficienza fisica. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico di grado
non inferiore a Generale di Brigata in servizio, presidente; 
      b) due o piu' Ufficiali  del  Corpo  sanitario  aeronautico  di
grado non inferiore a Maggiore in servizio, membri; 
      c)  un  Ufficiale  dell'Aeronautica  militare  di   grado   non
inferiore a Tenente ovvero un dipendente civile del  Ministero  della
difesa appartenente alla terza  aerea  funzionale,  segretario  senza
diritto di voto. 
    La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno  o  piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto  di  esame,
in qualita' di membri aggiunti. I membri aggiunti  hanno  diritto  di
voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a  integrare
la commissione. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale del Corpo sanitario aeronautico  di  grado  non
inferiore a Colonnello, presidente; 
      b) due Ufficiali superiori  del  Corpo  sanitario  aeronautico,
membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  militare  o  di   medici   specialisti
esterni. 
    Gli Ufficiali medici facenti parte di detta  commissione  saranno
diversi dai componenti  della  commissione  esaminatrice  di  cui  al
precedente comma 2 del presente articolo. 
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale del Corpo sanitario aeronautico  di  grado  non
inferiore a Brigadiere Generale in servizio, presidente; 
      b) due Ufficiali superiori del Corpo sanitario  aeronautico  in
servizio, membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  militare  o  di   medici   specialisti
esterni. 
    Gli Ufficiali medici facenti parte di detta  commissione  saranno
diversi dai componenti delle commissioni di cui ai precedenti commi 2
e 3 del presente articolo. 
    5. La commissione per l'accertamento attitudinale e le  prove  di
efficienza fisica, di cui al precedente comma  1,  lettera  d)  sara'
composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio dell'Aeronautica militare di  grado
non inferiore a Tenente Colonnello, presidente perito selettore; 
      b) due Ufficiali superiori  perito  selettori  dell'Aeronautica
militare, ovvero psicologi civili dell'Amministrazione  della  difesa
appartenenti all'area funzionale terza membri. 
    Detta commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali  ed
esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso  il
Centro  di  selezione  dell'Aeronautica  militare  di  Guidonia   per
l'effettuazione della prova di efficienza fisica.