Art. 23 Visita medica di incorporamento e ammissione al corso di formazione 1. Sono dichiarati vincitori e, con il grado di tenente, ammessi al corso di formazione, in qualita' di ufficiali allievi, i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 22, siano compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e). 2. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso. 3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 4. Qualora per mancanza di candidati idonei: a) il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), non possa essere ricoperto, l'unita' disponibile e' conferita in aumento a quelle messe a concorso per la specialita' amministrazione e, laddove cosi' non ricoperta, alle altre specialita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), secondo il seguente ordine di priorita': (1) telematica; (2) sanita'; b) uno o piu' posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) rimangano scoperti, le unita' disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in aumento alle altre specialita' di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera b), secondo il seguente ordine di priorita': (1) amministrazione; (2) telematica; (3) sanita'. 5. I vincitori del concorso, nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza, sono iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria unica di merito del concorso e avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Gli stessi, qualora provenienti da altre Forze armate o Forze di polizia, devono congedarsi dalle rispettive Amministrazioni. 6. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro un periodo corrispondente a un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio dello stesso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo' dichiarare, per ciascuna specialita', vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria unica di merito. 7. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello stesso. 8. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il corso di formazione: a) se provenienti da personale appartenente al Corpo, riassumono la precedente posizione di stato. Il periodo di corso effettuato e', in tale caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado; b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.