Art. 4 Non sono ammessi al concorso: - coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto; - coloro le cui domande non sono state inviate nei termini e/o con le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto; - coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano inesistenti. L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.