Art. 4 
 
 
    Non sono ammessi al concorso: 
      - coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art.
2 del presente decreto; 
      - coloro le cui domande non sono state inviate nei termini  e/o
con le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto; 
      -  coloro  che   non   hanno   sottoscritto   la   domanda   di
partecipazione.   Le   domande   di   partecipazione   prive    della
sottoscrizione dell'aspirante si considerano inesistenti. 
    L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente  a  norma
dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.