Art. 10 Eventuale prova di preselezione 1. I concorrenti, distinti per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso al quale hanno chiesto di essere ammessi - a un'eventuale prova di preselezione. Tale prova potra' essere effettuata, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, solo qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia rispettivamente superiore a: n. 20 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1) - Ingegneria aerospaziale e astronautica; n. 40 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2) - Ingegneria per l'ambiente e il territorio; n. 20 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3) - Ingegneria delle telecomunicazioni; n. 20 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 4) - Ingegneria elettronica; n. 70 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 5) - Ingegneria informatica ovvero Sicurezza informatica; n. 50 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 6) - Ingegneria civile ovvero Architettura e ingegneria edile-architettura; n. 20 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 7) - Scienze chimiche; n. 20 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 8) - Fisica; n. 20 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 9) - Biologia; n. 20 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 10) - Ingegneria biomedica; n. 20 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1) - Medicina e chirurgia; n. 40 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2) - Medicina veterinaria; n. 50 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1) - Scienze dell'economia ovvero Scienze economico aziendali; n. 40 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2) - Giurisprudenza. 2. La prova di preselezione avra' luogo, a cura della rispettiva commissione esaminatrice di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a), presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2 - Foligno, alle 08.00, secondo il seguente calendario: a) 20 marzo 2018 per il concorso relativo al Corpo degli Ingegneri di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); b) 20 marzo 2018 per il concorso relativo al Corpo Sanitario di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); c) 13 marzo 2018 per il concorso relativo al Corpo di Commissariato di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). Eventuali modifiche circa la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova saranno rese note con avviso pubblicato sul portale dei concorsi di cui al precedente art. 6, comma 2, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 3. Qualora in relazione al numero dei concorrenti sara' ritenuto inopportuno effettuare la prova di preselezione per uno o piu' concorsi indetti con il presente decreto, sul portale dei concorsi di cui al precedente art. 6, comma 2 sara' pubblicato il relativo avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 4. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso al quale hanno chiesto di partecipare dovranno presentarsi, senza attendere alcun preavviso, muniti di copia della domanda e di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero, presso il predetto Centro di Selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 5. La prova di preselezione consistera' nella somministrazione di almeno 50 (cinquanta) quesiti a risposta multipla predeterminata. Gli argomenti sui quali verteranno i quesiti sono riportati nel paragrafo 1 degli allegati «B», «C», «D», «E» ed «F» che costituiscono parte integrante del presente decreto. Prima dell'inizio della prova, la relativa commissione esaminatrice rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento, il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonche' le modalita' di valutazione della stessa. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 6. Al termine della prova, la cui correzione sara' effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati, le competenti commissioni, sulla base dei punteggi ottenuti dai concorrenti, stilera' una graduatoria provvisoria per ciascuno dei gruppi di posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10), lettera b), numeri 1) e 2) e lettera c), numeri 1) e 2) al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte di cui al successivo art. 11. 7. Saranno ammessi alle suddette prove, secondo l'ordine delle predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a: n. 15 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1) - Ingegneria aerospaziale e astronautica; n. 30 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2) - Ingegneria dei per l'ambiente e il territorio; n. 15 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3) - Ingegneria delle comunicazioni; n. 15 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 4) - Ingegneria elettronica; n. 60 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 5) - Ingegneria informatica ovvero Sicurezza informatica; n. 45 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 6) - Ingegneria civile ovvero Architettura e ingegneria edile-architettura; n. 15 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 7) - Scienze chimiche; n. 15 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 8) - Fisica; n. 15 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 9) - Biologia; n. 15 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 10) - Ingegneria biomedica; n. 15 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1) - Medicina e chirurgia; n. 30 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2) - Medicina veterinaria; n. 45 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1) - Scienze dell'economia ovvero Scienze economico-aziendali; n. 30 per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2) - Giurisprudenza. Alle prove scritte saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che nelle predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. 8. I punteggi relativi alla prova di preselezione saranno affissi, a cura della commissione esaminatrice di ciascun concorso, all'albo del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. 9. L'esito della prova di preselezione, l'elenco degli ammessi alle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione alle prove di cui al successivo art. 11 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nel sito www.difesa.it - area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari. Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito della prova di preselezione, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it). 10. I verbali relativi alla suddetta prova dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di effettuazione della prova medesima.