Art. 17 Graduatorie di merito 1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della rispettiva commissione esaminatrice, nelle graduatorie finali di merito, distinte per Corpo e tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate nel precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c). Tali graduatorie, saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: a) la somma dei punteggi riportati nelle tre prove scritte; b) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; c) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza fisica; d) l'eventuale punteggio attribuito negli accertamenti sanitari; e) il punteggio riportato nella prova orale; f) il punteggio riportato nella prova pratica (solo nel concorso per il Corpo sanitario); g) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma 1 saranno approvate con distinti decreti dirigenziali e saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa e, solo a titolo informativo, nel sito web www.difesa.it - area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari e nell'area pubblica del portale. 3. Nei decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso si terra' conto delle riserve di posti previste nell'art. 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per carenza o insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei compresi nella relativa graduatoria di merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima. 4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito, qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1 risultasse non ricoperto per carenza di concorrenti idonei, si procedera' alla loro devoluzione sulla base delle esigenze dello Stato maggiore dell'Esercito come appresso indicato: il posto di cui alla lettera a), numero 1) eventualmente non ricoperto potra' essere portato in aumento a quello di cui al successivo numero 4); i posti di cui alla lettera a), numero 2) eventualmente non ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli del numero 6); il posto di cui alla lettera a), numero 3) eventualmente non ricoperto potra' essere portato in aumento, nell'ordine, a quelli del numero 4) e 5); il posto di cui alla lettera a), numero 4) eventualmente non ricoperto potra' essere portato in aumento, nell'ordine, a quelli del numero 3) e 5) i posti di cui alla lettera a), numero 5) eventualmente non ricoperti potranno essere portati in aumento, nell'ordine, a quelli del numero 4) e 3); i posti di cui alla lettera a), numero 6) eventualmente non ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli del numero 2); il posto di cui alla lettera a), numero 7) eventualmente non ricoperto potra' essere portato in aumento a quello del numero 9); il posto di cui alla lettera a), numero 9) eventualmente non ricoperto potra' essere portato in aumento a quello del numero 8); il posto di cui alla lettera a), numero 8) eventualmente non ricoperto potra' essere portato in aumento a quello del numero 7); il posto di cui alla lettera a), numero 10) eventualmente non ricoperto potra' essere portato in aumento a quello del numero 9); il posto di cui alla lettera b), numero 1) eventualmente non ricoperto potra' essere portato in aumento a quello del numero 2) e viceversa; il posto di cui alla lettera c), numero 1) eventualmente non ricoperto potra' essere portato in aumento a quello del numero 2) e viceversa. 5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente art. 2, nonche' delle disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 3 e 4 e dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.