Art. 18 
 
                               Nomina 
 
    1. I concorrenti di cui al precedente art. 17,  comma  6  saranno
nominati  Tenenti  in  servizio   permanente   nel   ruolo   normale,
rispettivamente, del Corpo degli Ingegneri, del Corpo Sanitario e del
Corpo di Commissariato dell'Esercito. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali  di  cui  all'art.  3  del  presente
decreto, nonche' al superamento  del  corso  applicativo  di  cui  al
successivo comma 4 del presente articolo. 
    3. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto  del  Ministro
della  difesa  con  il  quale  sara'  conferita  la  nomina,   mentre
l'anzianita' relativa sara' determinata dal punteggio  conseguito  al
termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale  verra'
rideterminata al superamento del corso applicativo  medesimo  con  le
modalita' di cui al successivo comma 7 del presente articolo. 
    4. Dopo la nomina gli  Ufficiali  saranno  invitati  ad  assumere
servizio, in  via  provvisoria,  e  frequenteranno,  come  prescritto
dall'art. 722, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
un corso applicativo, di durata non superiore ad un anno  accademico,
con le modalita' stabilite dallo Stato maggiore dell'Esercito. 
    Gli stessi dovranno presentarsi  presso  l'Accademia  Militare  -
Piazza Roma, 15 -  Modena,  muniti  di  documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia  e  in  corso  di  validita',  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato, della tessera sanitaria, nonche'  del
certificato o del referto di cui al  precedente  art.  13,  comma  5,
lettera  f).   Saranno,   inoltre,   sottoposti   a   visita   medica
d'incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti  di
idoneita'   al   servizio   militare,   nonche'   alle   vaccinazioni
obbligatorie di cui al gia' citato art. 13, comma 5, lettera  f).  Se
militari in servizio dovranno presentarsi in uniforme. 
    La mancata presentazione nel  giorno  prefissato  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487.  All'atto  della
presentazione al corso gli Ufficiali dovranno contrarre una ferma  di
cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso  medesimo,  che
avra' pieno effetto, tuttavia,  solo  all'atto  del  superamento  del
corso  applicativo.  Il  rifiuto   di   sottoscrivere   detta   ferma
comportera' la revoca della nomina. 
    5. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno  non  ricoperti  per
rinuncia o decadenza di  vincitori,  la  Direzione  generale  per  il
personale militare potra' procedere all'ammissione al  corso,  con  i
criteri e nei limiti indicati nel  precedente  art.  17,  entro  1/12
della durata del corso  stesso,  di  altrettanti  concorrenti  idonei
secondo l'ordine della relativa graduatoria. 
    6. Il concorrente di sesso femminile nominato Tenente in servizio
permanente  che,  trovandosi  in  stato  di  gravidanza,  non  potra'
frequentare il corso applicativo, sara' rinviato al primo corso utile
successivo, ai sensi dell'art. 1494, comma 5 del decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66. 
    7.  Nei  confronti  degli  Ufficiali  che  supereranno  il  corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio ottenuto nella graduatoria di  merito  del  concorso  e  di
quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli  Ufficiali
appartenenti  alle  Forze  di  completamento  si   applicheranno   le
disposizioni previste dall'art. 653 del decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66. 
    8. Per gli Ufficiali che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso  applicativo  verra'  disposta  la  revoca  della
nomina, a  decorrere  dalla  data  di  conferimento  della  stessa  e
sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli  interessati
saranno  collocati  in  congedo  ovvero  restituiti   ai   ruoli   di
provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato  per  intero
ai fini dell'anzianita'  di  servizio  per  i  militari  in  servizio
permanente. 
    9. Agli Ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti idonei  non  vincitori,  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso a essere presi in  considerazione  ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  Organismi  di
Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti.