Art. 18 Nomina 1. I concorrenti di cui al precedente art. 17, comma 6 saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo degli Ingegneri, del Corpo Sanitario e del Corpo di Commissariato dell'Esercito. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 3 del presente decreto, nonche' al superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4 del presente articolo. 3. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto del Ministro della difesa con il quale sara' conferita la nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' determinata dal punteggio conseguito al termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale verra' rideterminata al superamento del corso applicativo medesimo con le modalita' di cui al successivo comma 7 del presente articolo. 4. Dopo la nomina gli Ufficiali saranno invitati ad assumere servizio, in via provvisoria, e frequenteranno, come prescritto dall'art. 722, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso applicativo, di durata non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dallo Stato maggiore dell'Esercito. Gli stessi dovranno presentarsi presso l'Accademia Militare - Piazza Roma, 15 - Modena, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, della tessera sanitaria, nonche' del certificato o del referto di cui al precedente art. 13, comma 5, lettera f). Saranno, inoltre, sottoposti a visita medica d'incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare, nonche' alle vaccinazioni obbligatorie di cui al gia' citato art. 13, comma 5, lettera f). Se militari in servizio dovranno presentarsi in uniforme. La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina. 5. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei limiti indicati nel precedente art. 17, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria. 6. Il concorrente di sesso femminile nominato Tenente in servizio permanente che, trovandosi in stato di gravidanza, non potra' frequentare il corso applicativo, sara' rinviato al primo corso utile successivo, ai sensi dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 7. Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria di merito del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli Ufficiali appartenenti alle Forze di completamento si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 8. Per gli Ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo verra' disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente. 9. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.