Art. 2 
 
                          Riserve di posti 
 
    1. Per i 16  (sedici)  posti  del  Corpo  degli  Ingegneri,  sono
previste le seguenti riserve: 
      dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),  numeri  1),
2), 3), 4), 7), 8), 9) e 10), un posto per ogni tipologia  di  laurea
e' riservato agli Ufficiali ausiliari  che  hanno  prestato  servizio
senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; 
      dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numeri  5)  e
6), 2 (due) posti sono riservati agli Ufficiali ausiliari  che  hanno
prestato  servizio  senza  demerito  nell'Esercito,  nella  Marina  e
nell'Aeronautica e un posto di entrambi  5)  e  6)  e'  riservato  al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea  collaterale
di secondo grado (se unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze
armate (compresa l'Arma dei Carabinieri) e  delle  Forze  di  polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio; 
    2. Per i 3 (tre) posti del  Corpo  sanitario,  sono  previste  le
seguenti riserve: 
      il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1),  e'
riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio  senza
demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; 
      dei 2 (due) posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
numero 2), 1 (uno) e' riservato agli Ufficiali  ausiliari  che  hanno
prestato  servizio  senza  demerito  nell'Esercito,  nella  Marina  e
nell'Aeronautica e 1  (uno)  e'  riservato  al  coniuge  e  ai  figli
superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale  di  secondo  grado
(se unici superstiti) del  personale  delle  Forze  armate  (compresa
l'Arma dei Carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio. 
    3. Per i 5  (cinque)  posti  del  Corpo  di  Commissariato,  sono
previste le seguenti riserve: 
      dei 3 (tre) posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  c),
numero 1), 2 (due) sono riservati agli Ufficiali ausiliari che  hanno
prestato  servizio  senza  demerito  nell'Esercito,  nella  Marina  e
nell'Aeronautica; 
      dei 2 (due) posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  c),
numero 2), 1 (uno) sono riservati agli Ufficiali ausiliari che  hanno
prestato  servizio  senza  demerito  nell'Esercito,  nella  Marina  e
nell'Aeronautica e 1  (uno)  e'  riservato  al  coniuge  e  ai  figli
superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale  di  secondo  grado
(se unici superstiti) del  personale  delle  Forze  armate  (compresa
l'Arma dei Carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio. 
    4. I posti riservati di cui al  presente  articolo  eventualmente
non  ricoperti  per  insufficienza  di  riservatari  idonei   saranno
devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine   della
rispettiva graduatoria di merito.