Art. 2 Riserve di posti 1. Per i 16 (sedici) posti del Corpo degli Ingegneri, sono previste le seguenti riserve: dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3), 4), 7), 8), 9) e 10), un posto per ogni tipologia di laurea e' riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numeri 5) e 6), 2 (due) posti sono riservati agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica e un posto di entrambi 5) e 6) e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei Carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 2. Per i 3 (tre) posti del Corpo sanitario, sono previste le seguenti riserve: il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), e' riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; dei 2 (due) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), 1 (uno) e' riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica e 1 (uno) e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei Carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 3. Per i 5 (cinque) posti del Corpo di Commissariato, sono previste le seguenti riserve: dei 3 (tre) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), 2 (due) sono riservati agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; dei 2 (due) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), 1 (uno) sono riservati agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica e 1 (uno) e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei Carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 4. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito.