Art. 9 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun  concorso,
per l'eventuale prova di preselezione, per le prove scritte,  per  la
valutazione dei titoli di merito, per le prove orali (nonche' per  la
prova pratica solo nel concorso per il  Corpo  sanitario)  e  per  la
formazione della graduatoria di merito; 
      b) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica  per
i tre concorsi; 
      c) la commissione per gli accertamenti sanitari,  unica  per  i
tre concorsi; 
      d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per  i
tre concorsi; 
      e) la commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti  sanitari,
unica per i tre concorsi. 
    2. Le commissioni esaminatrici di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), distinte per ciascun concorso, saranno cosi' composte: 
      1) un Ufficiale di grado non inferiore a  Generale  di  Brigata
ovvero Brigadiere Generale, in servizio, presidente; 
      2) due o piu' Ufficiali di grado non inferiore a  Maggiore,  in
servizio,  ovvero  docenti  o  tecnici  esperti  nelle  materie   del
concorso, membri; 
      3) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Capitano  ovvero  un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla  terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    Le medesime commissioni potranno essere integrate da uno  o  piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto  di  esame,
in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno  diritto  di  voto
nelle sole materie per le quali sono stati chiamati  a  integrare  le
commissioni stesse. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      1) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello,  preferibilmente  qualificato  istruttore   militare   di
educazione fisica, presidente; 
      2) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, qualificati
istruttori militari di educazione fisica, membri; 
      3) un Ufficiale di grado non inferiore a  Capitano,  segretario
senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra',  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento  nazionale
dell'Esercito, tra cui un Ufficiale medico. 
    4. La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      1) un Ufficiale medico con il grado di Colonnello, in servizio,
presidente; 
      2) due o  piu'  Ufficiali  medici  di  grado  non  inferiore  a
Maggiore, in servizio, membri; 
      3) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente,  segretario
senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  potra'  avvalersi  del   supporto   o   della
collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del
settore, anche se esterno all'amministrazione. 
    5. La commissione  per  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      1)  un  Ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente; 
      2)  due  Ufficiali  dell'Esercito   italiano   specialisti   in
selezione attitudinale, membri; 
      3) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente,  segretario
senza diritto di voto. 
    Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno  fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4. 
    Detta  commissione  potra'  avvalersi  del   supporto   o   della
collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del
settore, anche se esterno all'amministrazione. 
    6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di  cui
al precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: 
      1) un Ufficiale medico con il grado di Brigadiere Generale,  in
servizio, presidente; 
      2) due Ufficiali medici di grado non inferiore a  Maggiore,  in
servizio, membri. 
    Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno  fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4.