Art. 9 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun concorso, per l'eventuale prova di preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le prove orali (nonche' per la prova pratica solo nel concorso per il Corpo sanitario) e per la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per i tre concorsi; c) la commissione per gli accertamenti sanitari, unica per i tre concorsi; d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per i tre concorsi; e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica per i tre concorsi. 2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a), distinte per ciascun concorso, saranno cosi' composte: 1) un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata ovvero Brigadiere Generale, in servizio, presidente; 2) due o piu' Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, in servizio, ovvero docenti o tecnici esperti nelle materie del concorso, membri; 3) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. Le medesime commissioni potranno essere integrate da uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare le commissioni stesse. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 1) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, preferibilmente qualificato istruttore militare di educazione fisica, presidente; 2) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri; 3) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, tra cui un Ufficiale medico. 4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 1) un Ufficiale medico con il grado di Colonnello, in servizio, presidente; 2) due o piu' Ufficiali medici di grado non inferiore a Maggiore, in servizio, membri; 3) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente, segretario senza diritto di voto. Detta commissione potra' avvalersi del supporto o della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche se esterno all'amministrazione. 5. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 1) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 2) due Ufficiali dell'Esercito italiano specialisti in selezione attitudinale, membri; 3) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente, segretario senza diritto di voto. Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente comma 4. Detta commissione potra' avvalersi del supporto o della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche se esterno all'amministrazione. 6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: 1) un Ufficiale medico con il grado di Brigadiere Generale, in servizio, presidente; 2) due Ufficiali medici di grado non inferiore a Maggiore, in servizio, membri. Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente comma 4.