Art. 12 
 
 
    1.  Riconosciuta  la  legittimita'   del   procedimento,   previo
controllo di regolarita' effettuato  sui  verbali  delle  commissioni
esaminatrici,  con  esclusione  delle  valutazioni  effettuate  dalle
commissioni medesime sui titoli di  merito,  e  tenuti  presenti  gli
eventuali titoli  di  preferenza  a  parita'  di  merito  di  cui  al
precedente  art.  11,  con  decreto  del  direttore  della  direzione
centrale delle  risorse  umane  ed  economiche,  sara'  approvata  la
graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i  vincitori
del concorso medesimo. 
    2. La graduatoria del concorso sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale dell'Istituto superiore di sanita'. Di  tale  pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Dalla data di  pubblicazione  dell'avviso  nella
Gazzetta  Ufficiale  decorrera'   il   termine   per   le   eventuali
impugnative. 
    3.  Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale  potranno  essere  restituiti  i
titoli allegati alla domanda di partecipazione. 
    4. Trascorsi  due  mesi  dai  centoventi  giorni  sopra  indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai  candidati  i  suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o  di
procedere allo scarto dei medesimi.