Art. 12 1. Riconosciuta la legittimita' del procedimento, previo controllo di regolarita' effettuato sui verbali delle commissioni esaminatrici, con esclusione delle valutazioni effettuate dalle commissioni medesime sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito di cui al precedente art. 11, con decreto del direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche, sara' approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori del concorso medesimo. 2. La graduatoria del concorso sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Istituto superiore di sanita'. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di partecipazione. 4. Trascorsi due mesi dai centoventi giorni sopra indicati l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o di procedere allo scarto dei medesimi.