Art. 28 
 
      Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia 
 
    1. Sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi ai rispettivi
corsi di formazione, in  qualita'  di  allievi  ufficiali  del  ruolo
normale - comparti ordinario e aeronavale, i candidati iscritti nelle
rispettive graduatorie di cui agli articoli 26 e 27, nei  limiti  dei
posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie
stesse e tenuto conto delle riserve dei  posti  di  cui  all'art.  1,
comma 2, lettere a), sempreche' abbiano  conseguito  il  giudizio  di
idoneita' alla visita  medica  di  incorporamento,  alla  quale  sono
sottoposti, prima della firma dell'atto  di  arruolamento,  da  parte
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera g). 
    2. I candidati non idonei alla visita  medica  di  incorporamento
sono esclusi dal concorso. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    4. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 2, lettera a),  non  beneficiano  di  tale  riserva  laddove
risultino: 
      a) privi dell'attestato di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  riferito  al
diploma di istituto di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  o
superiore; 
      b) non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    5. Le riserve di posti di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera  a)
saranno soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche
i concorrenti che si collocheranno in posizione utile nella  relativa
graduatoria unica di merito. 
    6. Qualora i posti riservati  di  cui  al  comma  precedente  non
possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi
sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella relativa
graduatoria unica di merito. 
    7. Qualora per mancanza di candidati idonei  non  possano  essere
ricoperti: 
      a) i posti del comparto ordinario, le unita'  disponibili  sono
equamente ripartite  e/o  conferite  in  aumento  a  quelle  messe  a
concorso per il comparto aeronavale, secondo il  seguente  ordine  di
priorita': 
        (1) specializzazione «pilota militare»; 
        (2)  specializzazione  «comandante  di  stazione   e   unita'
navale»; 
      b)  i  posti  per  una  delle  specializzazioni  del   comparto
aeronavale, le unita' disponibili sono conferite in aumento: 
        (1) all'altra specializzazione a concorso; 
        (2) al comparto ordinario. 
    8. Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risultino
scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla  data  di
inizio del corso, possono essere autorizzate  altrettante  ammissioni
al corso stesso secondo l'ordine delle rispettive  graduatorie  fermo
restando quanto specificato al precedente comma 5. 
    9.  L'Amministrazione  ha  la  facolta'  di  colmare  le  vacanze
organiche che si dovessero verificare, entro la data di  approvazione
delle rispettive graduatorie, nel limite di un decimo dei posti messi
a concorso. 
    10. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i
sovrintendenti,  gli  appuntati  e  i  finanzieri  del  Corpo  devono
rinunciare al grado rivestito per la durata del corso. 
    11. Gli allievi ufficiali  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia devono sottoscrivere,  prima  dell'inizio  del  corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso  di
Accademia. All'atto della nomina a sottotenente  hanno  l'obbligo  di
contrarre una nuova ferma  di  dieci  anni,  che  assorbe  quella  da
espletare. 
    12. Agli allievi ufficiali ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia potra' essere richiesto di prestare il  consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.