Art. 28 Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia 1. Sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi ai rispettivi corsi di formazione, in qualita' di allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale, i candidati iscritti nelle rispettive graduatorie di cui agli articoli 26 e 27, nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera g). 2. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso. 3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 4. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), non beneficiano di tale riserva laddove risultino: a) privi dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore; b) non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 5. Le riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) saranno soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche i concorrenti che si collocheranno in posizione utile nella relativa graduatoria unica di merito. 6. Qualora i posti riservati di cui al comma precedente non possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella relativa graduatoria unica di merito. 7. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti: a) i posti del comparto ordinario, le unita' disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in aumento a quelle messe a concorso per il comparto aeronavale, secondo il seguente ordine di priorita': (1) specializzazione «pilota militare»; (2) specializzazione «comandante di stazione e unita' navale»; b) i posti per una delle specializzazioni del comparto aeronavale, le unita' disponibili sono conferite in aumento: (1) all'altra specializzazione a concorso; (2) al comparto ordinario. 8. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio del corso, possono essere autorizzate altrettante ammissioni al corso stesso secondo l'ordine delle rispettive graduatorie fermo restando quanto specificato al precedente comma 5. 9. L'Amministrazione ha la facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare, entro la data di approvazione delle rispettive graduatorie, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. 10. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso. 11. Gli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare. 12. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.