Art. 2 
 
    Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul  sito
dell'Ateneo e della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
decorre il termine di trenta giorni per la  presentazione,  da  parte
dei candidati, di eventuali istanze di  ricusazione  dei  commissari.
Decorso  tale  termine  e,  comunque,   dopo   l'insediamento   della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 
      Roma, 13 febbraio 2018 
 
                                           La direttrice: Prinzivalli