Art. 16 
 
                        Graduatoria di merito 
 
    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a) nella  graduatoria  finale  di
merito. 
    2. La graduatoria sara' formata sommando alla media dei  punteggi
conseguiti nella prova scritta  e  in  quella  orale  gli  incrementi
attribuiti  per  le  prove  di  efficienza  fisica,  per   la   prova
facoltativa di lingua straniera e per la valutazione  dei  titoli  di
merito secondo i criteri riportati nell'allegato B. 
    3. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5,  comma
1,  lettera  a),  valutera',  previa  identificazione  dei   relativi
criteri, i titoli di  merito  dei  soli  candidati  che  risulteranno
idonei alla prova scritta. A  tal  fine  la  commissione,  dopo  aver
corretto in forma anonima gli elaborati,  procedera'  a  identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in  modo
da  definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei   candidati   idonei.
L'abbinamento tra gli elaborati sufficienti  e  i  rispettivi  autori
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    4. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo  se  posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle  domande
e dichiarati nella domanda stessa. 
    5. A parita' di merito, ai  sensi  dell'art.  688,  comma  5  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   si   terra'   conto
dell'eventuale possesso nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli
di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di  decorati  al
valor  militare,  di  medaglia  d'oro   al   valore   dell'Arma   dei
carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di  Marina,  al  valor
aeronautico o al valor  civile,  nonche'  ai  figli  di  vittime  del
dovere. In caso di ulteriore parita' si terra' conto  dei  titoli  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e di cui all'art. 73 del decreto-legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98;  in  subordine,
sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art.
3, comma 7 della  legge  15  maggio  1997,  n.  127  come  modificato
dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    6. Il candidato che nella domanda di partecipazione  al  concorso
ha dichiarato il possesso di titoli di merito o  di  preferenza  deve
fornire tutte le indicazioni utili a  consentire  all'Amministrazione
di esperire  con  immediatezza  i  previsti  controlli.  La  relativa
documentazione probatoria potra'  essere  consegnata,  quale  termine
ultimo, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, con le modalita' di cui al precedente art. 3, comma 8. 
    7. La graduatoria generale di merito  formata  dalla  commissione
esaminatrice sara' approvata con decreto del direttore  generale  per
il personale militare e,  successivamente,  pubblicata  nel  Giornale
ufficiale  della  Difesa  e  nei  siti   web   www.carabinieri.it   e
www.difesa.it 
    Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso che  sara'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica  italiana.  Tale
comunicazione avra' valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i candidati. 
    8. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza  dell'8°  corso  triennale  allievi  marescialli,   secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei
criteri previsti dal precedente art. 1, commi 2 e 3. 
    9. Il termine per  il  ripianamento  delle  posizioni  vacanti  a
seguito  di  rinunce  o  dimissioni  e'  fissato  in   venti   giorni
dall'inizio del corso di formazione di base. Decorsi quindici  giorni
dall'inizio dello stesso corso si procedera' con provvedimento  della
Direzione generale per il personale  militare  all'assegnazione  agli
ammessi al corso della specializzazione di cui al comma 5 dell'art. 1
in  base  all'opzione  eventualmente  espressa  secondo  l'ordine  di
graduatoria.   L'Amministrazione,   nel   rispetto   dell'ordine   di
graduatoria, si riserva  di  prescindere  dall'opzione  eventualmente
espressa al fine di conseguire la completa alimentazione dei posti  a
concorso secondo i contingenti prefissati.  Decorso  tale  termine  e
fino al ventesimo giorno dall'inizio del corso, l'Amministrazione  si
riserva la facolta' di ripianare gli eventuali posti  non  coperti  a
seguito  di  rinunce  o   dimissioni,   convocando   nell'ordine   di
graduatoria i concorrenti  idonei  cui  potra'  essere  assegnata  la
specializzazione prescindendo dall'opzione espressa.