Art. 14 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalle
Sottocommissioni indicate all'articolo 7, comma 1, lettera b). 
    2. Le Sottocommissioni assegnano a ogni  elaborato  un  punto  di
merito da zero a venti ventesimi. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di 10 ventesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara'  reso  noto  a  partire  dal
giorno successivo al termine della  relativa  correzione  (esclusi  i
giorni di sabato, domenica e festivi) e comunque  entro  l'11  giugno
2018,  con  avviso  disponibile  sul  portale  attivo   all'indirizzo
"concorsi.gdf.gov.it" o presso l'Ufficio Centrale  Relazioni  con  il
Pubblico della Guardia di finanza, viale  XXI  aprile,  n.  55,  Roma
(numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'articolo 11. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti  alla  prova  di  efficienza  fisica  e,   solo   se   non
appartenenti al Corpo, all'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,
secondo il calendario e le  modalita'  comunicati  con  un  ulteriore
avviso che sara' reso noto sempre sul predetto portale a partire  dal
giorno successivo a quello di cui al comma 5. 
    Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento: 
      a) 1° giorno: prove di efficienza fisica; 
      b)  2°,   3°   e   4°   giorno:   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica. 
    7. I candidati non idonei alla prova  scritta  sono  esclusi  dal
concorso. 
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.