Art. 18 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  all'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica e gli appartenenti al Corpo risultati idonei alle  prove
di efficienza fisica sono sottoposti all'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale, della durata di due giorni, secondo il calendario e  le
modalita' comunicati con l'avviso di cui all'articolo 14, comma 6. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti  e'  accertata  dalla
Sottocommissione  indicata  all'articolo  7,  comma  1,  lettera  f),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    4. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    5. I candidati  risultati  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono ammessi a sostenere la prova orale, secondo il calendario  e  le
modalita' comunicati con l'avviso di cui all'articolo  14,  comma  6,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.