Art. 20 
 
 
       Prove facoltative di lingua straniera e di informatica 
 
 
    1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'articolo 19, e' sottoposto alla prova facoltativa: 
      a) della lingua estera prescelta; 
      b) di informatica, 
      con le modalita' indicate in allegato 7. 
    2.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
Sottocommissioni  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  lettera   b),
integrate a norma del comma 3 dello stesso articolo. 
    3. Le Sottocommissioni, per la prova facoltativa di: 
      a) lingua straniera assegnano un  voto  espresso  in  ventesimi
pari alla media aritmetica dei voti attribuiti alla parte scritta e a
quella orale; 
      b) informatica, assegnano un voto espresso in ventesimi. 
    Al  concorrente,  per  ciascuna  prova  facoltativa  nella  quale
consegue un voto compreso tra 10 e 20 ventesimi, sono attribuite,  ai
fini della redazione della graduatoria finale di merito, le  seguenti
maggiorazioni: 
      
 
        =====================================================
        |     Punteggio       |        Maggiorazioni        |
        +=====================+=============================+
        |   Da 10,00 a 11,00  |             0,10            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |   Da 11,01 a 13,00  |             0,30            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |   Da 13,01 a 15,00  |             0,60            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |   Da 15,01 a 17,00  |             1,00            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |   Da 17,01 a 20,00  |            1,50             |
        +---------------------+-----------------------------+
 
    4. L'aspirante che concorre per i posti riservati ai candidati in
possesso  dell'attestato  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, puo': 
      a) richiedere di sostenere l'esame facoltativo  in  una  lingua
straniera a scelta tra inglese, francese o spagnolo; 
      b) svolgere, qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda  di
partecipazione,  la  prova  facoltativa  di  informatica  in   lingua
tedesca. A tal proposito, la preposta Sottocommissione  e'  integrata
ai sensi dell'articolo 7, comma 4; 
      c)  essere  comunque  assistito,  sul   posto,   da   personale
qualificato  conoscitore  della  lingua  tedesca,  per   ottenere   i
chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.