Art. 9 Commissione esaminatrice 1. Con successivo provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 ed in conformita' ai principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara' nominata la commissione esaminatrice, ai sensi della normativa vigente in tema di procedure concorsuali. 2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 3. La commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese e da uno o piu' componenti esperti di informatica. 4. Qualora il numero dei candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superi le mille unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti, tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.