Art. 3 
 
                Requisiti specifici per l'ammissione 
 
    Ai fini dell'ammissione al  concorso  e'  richiesto,  a  pena  di
esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui  all'art.
2, il possesso del  seguente  requisito  specifico  ivi  comprese  le
relative equipollenze: 
      - Diploma di laurea (DL) in Ingegneria Elettronica o Ingegneria
Biomedica e conseguito secondo le modalita' anteriori all'entrata  in
vigore del decreto ministeriale n. 509/99; 
      -  ovvero  Laurea  Specialistica  (LS)  conseguita  secondo  le
modalita' successive all'entrata in vigore del  decreto  ministeriale
n. 509/99 appartenente alla classe 32/S o 29/S o 26/S; 
      - ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalita'
successive all'entrata in vigore del decreto ministeriale  n.  270/04
appartenente alla classe LM-29 o LM-25 o LM-21; 
    unitamente a: 
      - abilitazione professionale conseguente al  titolo  di  studio
sopraindicato DL/LS/LM posseduto; 
      - ovvero particolare qualificazione professionale risultante da
titoli post-universitari attinente  alla  professionalita'  richiesta
(diploma  di   specializzazione,   dottorato   di   ricerca,   master
universitario, corso di perfezionamento); 
      - ovvero particolare qualificazione professionale risultante da
un'esperienza lavorativa specifica, almeno biennale,  attinente  alla
professionalita' richiesta maturata presso enti pubblici in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il diploma di laurea
(DL) o la Laurea Specialistica (LS)  o  la  Laurea  Magistrale  (LM),
ovvero presso aziende private in  posizioni  funzionali  apicali  per
l'accesso alle quali e' richiesto il diploma  di  laurea  (DL)  o  la
Laurea Specialistica (LS) o la Laurea Magistrale (LM). 
    I requisiti specifici sopra prescritti  devono  essere  posseduti
alla data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    Per i candidati in possesso di un  titolo  di  studio  conseguito
all'estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4. 
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva. 
    L'Amministrazione  puo'  disporre,   con   decreto   direttoriale
motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione
del candidato per difetto di uno o piu' requisiti specifici di cui al
presente articolo. 
    L'esclusione  ed  il  motivo  della  stessa  sono  comunicati  ai
candidati  esclusivamente  mediante   pubblicazione   nella   sezione
informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonche'  sul  sito  Web  di
Ateneo. 
    L'affissione all'Albo del provvedimento di esclusione  ha  valore
di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.