IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e ss.mm.ii., che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze; Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 67 che affidano al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza -, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale; Visto, in particolare, il decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63, recante il «Regolamento di attuazione della disciplina legislativa dell'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale»; Vista la nota del 20 marzo 2018, prot. Dipartimento per gli affari di giustizia n. 58752, con la quale il Ministero della giustizia ha espresso la prevista intesa all'indizione dell'esame in discorso; Ritenuto di dover indire una nuova sessione dell'esame di idoneita' per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale; Decreta: Art. 1 Esame di idoneita' professionale revisione legale 1. E' indetta una sessione d'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. Con successivo avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del giorno 6 luglio 2018, almeno trenta giorni prima della prima prova scritta, verra' data comunicazione della data, dell'ora e della sede in cui le prove avranno luogo. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla prova di esame sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati.