IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
    Visto l'art. 4 del decreto legislativo  27  gennaio  2010  n.  39
recante  attuazione  della  direttiva   2006/43/CE,   relativa   alle
revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti  consolidati  e
ss.mm.ii., che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE,  e  che
abroga la direttiva 84/253/CEE; 
    Visti i decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  n.
145 del 20 giugno 2012 e n. 146  del  25  giugno  2012,  adottati  in
attuazione degli articoli 2, 3, 6 e  7  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della  direttiva  2006/43/CE,
relativa  alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE; 
    Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,
in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle
finanze; 
    Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e  8,
comma 1, lettera g) del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 27 febbraio 2013, n. 67  che  affidano  al  Dipartimento
della ragioneria generale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale  di
finanza -, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero
dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del  2010
in materia di revisione legale dei conti; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,  concernente  il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modifiche ed  integrazioni,  concernente  il  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice dell'amministrazione digitale; 
    Visto, in particolare, il decreto  ministeriale  del  19  gennaio
2016, n. 63, recante il «Regolamento di attuazione  della  disciplina
legislativa dell'esame di idoneita' professionale per  l'abilitazione
all'esercizio della revisione legale»; 
    Vista la nota del 20  marzo  2018,  prot.  Dipartimento  per  gli
affari di  giustizia n.  58752,  con  la  quale  il  Ministero  della
giustizia ha espresso la prevista intesa all'indizione dell'esame  in
discorso; 
    Ritenuto  di  dover  indire  una  nuova  sessione  dell'esame  di
idoneita' per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Esame di idoneita' professionale revisione legale 
 
    1. E' indetta una sessione d'esame di idoneita' professionale per
l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 
    2. Con successivo avviso,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
giorno 6 luglio 2018, almeno trenta giorni prima  della  prima  prova
scritta, verra' data comunicazione della data, dell'ora e della  sede
in cui le prove avranno luogo. Tale  comunicazione  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno
ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla prova di esame sono
tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nel
giorno e nell'ora indicati.