Art. 8 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, il trattamento dei dati personali forniti  dai  candidati  in
sede di partecipazione  alle  prove  di  idoneita'  professionale,  o
comunque acquisiti a tal fine  dall'amministrazione,  e'  finalizzato
all'espletamento  delle  attivita'   necessarie   per   il   corretto
svolgimento delle prove stesse. 
    2.  Il  trattamento   sara'   curato   dal   personale   preposto
all'espletamento delle attivita' per lo svolgimento delle prove,  con
l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e  nei  limiti
necessari per perseguire  le  predette  finalita'.  I  predetti  dati
potranno essere  comunicati  a  terzi  limitatamente  alla  eventuale
fornitura di specifici servizi elaborativi connessi allo  svolgimento
delle prove attitudinali. 
    3. Il conferimento di tali dati  e'  necessario  per  la  normale
esecuzione  delle  attivita'  e  la  loro  mancata  indicazione  puo'
precluderne il trattamento  e  comportare  l'esclusione  dalla  prova
attitudinale. 
    4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo 30 giugno, n. 196 e,  in  particolare,  il
diritto di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se erronei,  incompleti
o raccolti in violazione della legge,  nonche'  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.