Art. 8 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alle prove di idoneita' professionale, o comunque acquisiti a tal fine dall'amministrazione, e' finalizzato all'espletamento delle attivita' necessarie per il corretto svolgimento delle prove stesse. 2. Il trattamento sara' curato dal personale preposto all'espletamento delle attivita' per lo svolgimento delle prove, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita'. I predetti dati potranno essere comunicati a terzi limitatamente alla eventuale fornitura di specifici servizi elaborativi connessi allo svolgimento delle prove attitudinali. 3. Il conferimento di tali dati e' necessario per la normale esecuzione delle attivita' e la loro mancata indicazione puo' precluderne il trattamento e comportare l'esclusione dalla prova attitudinale. 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno, n. 196 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.