Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
    Gli esami, vertenti sulle materie previste dal successivo art. 8,
consistono  in  due  prove  scritte,  una  a  contenuto   tecnico   -
professionale e una a contenuto  teorico-pratico,  ed  un  colloquio.
L'ordine di svolgimento delle prove  scritte  sara'  stabilito  dalla
commissione esaminatrice. 
    Conseguono l'ammissione al  colloquio  i  candidati  che  abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. 
    Il colloquio vertera' su tutti gli argomenti del programma  e  si
intende superato con una votazione di almeno 21/30. 
    Il colloquio comprendera',  fra  l'altro,  la  valutazione  della
conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo dei  sistemi  applicativi
informatici di piu' comune impiego  (anche  attraverso  una  verifica
pratica), nonche'  l'accertamento  della  conoscenza  di  una  lingua
straniera (anche attraverso una verifica pratica, parlata e  scritta)
scelta dal candidato tra quelle di seguito indicate:  a)  inglese  b)
francese e precedentemente indicata nella domanda di ammissione. 
    Tale  conoscenza  sara'  valutata  da  parte  della   commissione
esaminatrice ai fini della votazione da attribuire al colloquio.