Art. 4 
 
 
                               Titoli 
 
 
    I criteri di valutazione e  i  punteggi  massimi  attribuibili  a
ciascuno dei titoli sportivi, nei limiti indicati nella tabella A del
decreto del  Ministro  dell'interno  13  aprile  2015,  n.  61,  sono
specificati  nell'allegato  1  del  presente  bando.  Per  tutte   le
discipline sportive il punteggio minimo richiesto  per  l'inserimento
in graduatoria,  considerando  unicamente  il  punteggio  dei  titoli
sportivi, e' di 12 punti. 
    Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al  comma  1
sono presi in considerazione solo  quelli  certificati  dal  Comitato
olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive nazionali  e
relativi alla sola specialita' per la quale si concorre, acquisiti  a
partire dai diciotto mesi precedenti la data di scadenza indicata dal
bando come termine  utile  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso. 
    Solo nel caso di manifestazioni con  cadenza  pluriennale,  quali
Olimpiadi,  Campionati  mondiali  ed   europei,   si   terra'   conto
esclusivamente di titoli conseguiti nell'ultima edizione che ha avuto
luogo, anche oltre il termine di diciotto mesi sopraindicato. 
    Tutti i predetti titoli devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza fissata per la presentazione  delle  domande  dal  bando  di
concorso. 
    I titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione, anche se
dichiarati successivamente, non saranno presi  in  considerazione  ai
fini della valutazione. 
    Sulla  base  del  punteggio  riportato  nei  titoli  sportivi   e
culturali, la  commissione  formula  le  graduatorie  di  merito  per
ciascuna disciplina messa a concorso.