Art. 4 Titoli I criteri di valutazione e i punteggi massimi attribuibili a ciascuno dei titoli sportivi, nei limiti indicati nella tabella A del decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61, sono specificati nell'allegato 1 del presente bando. Per tutte le discipline sportive il punteggio minimo richiesto per l'inserimento in graduatoria, considerando unicamente il punteggio dei titoli sportivi, e' di 12 punti. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1 sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive nazionali e relativi alla sola specialita' per la quale si concorre, acquisiti a partire dai diciotto mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando come termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Solo nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale, quali Olimpiadi, Campionati mondiali ed europei, si terra' conto esclusivamente di titoli conseguiti nell'ultima edizione che ha avuto luogo, anche oltre il termine di diciotto mesi sopraindicato. Tutti i predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande dal bando di concorso. I titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione, anche se dichiarati successivamente, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione. Sulla base del punteggio riportato nei titoli sportivi e culturali, la commissione formula le graduatorie di merito per ciascuna disciplina messa a concorso.