Art. 7 Formazione della graduatoria La commissione forma le graduatorie di merito per ciascuna disciplina sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli sportivi e culturali. Sulla base delle graduatorie di merito, l'amministrazione redige le graduatorie finali del concorso per disciplina, tenuto conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione; non saranno presi in considerazione i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di possedere titoli di preferenza, dovranno trasmettere dichiarazioni sostitutive comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo concorso.grupposportivo@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni che decorre dalla richiesta dell'amministrazione. A tal fine fara' fede la data di invio on-line del messaggio di posta certificata.