Art. 12 Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, articolati su due distinte fasi: a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da: Ufficiali psicologi, mediante somministrazione e successiva valutazione di uno o piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance; Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale. Gli esiti di tale attivita' saranno riportati dai detti Ufficiali, rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una «scheda di valutazione attitudinale»; b) una costitutiva, nella quale la commissione per gli accertamenti attitudinali, composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, necessaria per un positivo inserimento nell'Arma stessa, nello specifico ruolo e all'assunzione delle discendenti responsabilita'. 2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera g) del Decreto Ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 4. Il giudizio relativo all'idoneita' o all'inidoneita' riportato al termine degli accertamenti attitudinali, che sara' notificato per iscritto agli interessati a fine giornata, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e quindi esclusi dal concorso. 5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione Militare. I concorrenti che sono gia' alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.