Art. 3 Caratteristiche dell'incarico di tutor L'incarico di tutor coordinatore ha durata massima quadriennale, non e' consecutivamente rinnovabile ed e' prorogabile solo per un ulteriore anno, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 11, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 249/2010. Esso e' soggetto a conferma annuale, previa valutazione dei parametri di cui al comma 7 dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 249/2010. Una ulteriore utilizzazione non puo' essere disposta se non e' trascorso almeno un anno dalla cessazione, come previsto dall'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 8 novembre 2011. In caso di revoca di cui all'art. 11, comma 7, del decreto ministeriale n. 249/2010, il personale revocato non puo' partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per i successivi cinque anni. L'incarico sara' svolto con le modalita', l'orario di servizio e i vincoli derivanti dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 e dal decreto ministeriale 8 novembre 2011. L'incarico di tutor coordinatore e' incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o presso i percorsi di cui ai decreti ministeriali 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137.