Art. 3 
 
               Caratteristiche dell'incarico di tutor 
 
    L'incarico di tutor coordinatore ha durata massima  quadriennale,
non e' consecutivamente rinnovabile ed e'  prorogabile  solo  per  un
ulteriore anno, ai sensi e nelle forme previste dall'art.  11,  commi
5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 249/2010. Esso e' soggetto  a
conferma annuale, previa valutazione dei parametri di cui al comma  7
dell'art. 11 del decreto  ministeriale  n.  249/2010.  Una  ulteriore
utilizzazione non puo' essere disposta se non e' trascorso almeno  un
anno dalla cessazione, come previsto dall'art. 3, comma 1 del decreto
ministeriale 8 novembre 2011. 
    In caso di revoca di  cui  all'art.  11,  comma  7,  del  decreto
ministeriale n. 249/2010, il personale revocato non puo'  partecipare
alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per
i successivi cinque anni. 
    L'incarico sara' svolto con le modalita', l'orario di servizio  e
i vincoli derivanti dal decreto ministeriale 10  settembre  2010,  n.
249 e dal decreto ministeriale 8 novembre 2011. 
    L'incarico  di  tutor  coordinatore  e'  incompatibile   con   la
contemporanea fruizione di incarichi,  distacchi,  comandi,  od  ogni
altra forma  di  utilizzazione  prevista  in  materia  dalla  vigente
normativa, fatti salvi gli incarichi in  essere  presso  i  corsi  di
laurea in scienze della formazione primaria o presso  i  percorsi  di
cui ai decreti ministeriali 7 ottobre 2004,  n.  82  e  28  settembre
2007, n. 137.