Art. 8 
 
              Modalita' e termini per la presentazione 
                  dei titoli e delle pubblicazioni 
 
    I titoli che i  candidati  intendono  presentare  ai  fini  della
presente selezione devono essere posseduti alla data di scadenza  del
bando. 
    I cittadini italiani e dell'Unione europea possono: 
      a)   presentare   apposita   dichiarazione    sostitutiva    di
certificazione o di atto notorio, rilasciata ai sensi degli  articoli
46 e 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,
attestante il possesso dei titoli posseduti, compilando l'allegato  B
di cui al presente decreto; 
      b) produrre i titoli  in  copia  autenticata  ovvero  in  copia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione  sostitutiva
di atto notorio, ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000,  compilando  l'allegato  B  di  cui  al
presente decreto. 
    I cittadini di  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea  ma
autorizzati a soggiornare  in  Italia  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive,  ai  sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, limitatamente ai casi in cui  siano  da  comprovare  stati,
fatti e qualita' personali certificabili o attestabili  da  parte  di
soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni che prevedono
l'esibizione o la produzione di specifici documenti e  l'applicazione
delle convenzioni internazionali. 
    I cittadini extracomunitari in possesso di regolare  permesso  di
soggiorno devono produrre i  titoli  non  attestabili  dall'autorita'
italiana  in  originale,  oppure  in  copia  autentica  o  in   copia
dichiarata conforme all'originale. 
    In ogni caso, i titoli di  studio  conseguiti  all'estero  devono
essere tradotti e legalizzati dalle  competenti  autorita'  consolari
italiane ed equiparati ai titoli italiani a norma dell'art. 38, comma
3, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben
identificato per la natura, la durata, la  collocazione  temporale  e
per  l'ente  interessato,  la  commissione  giudicatrice  potra'  non
tenerne conto. 
    Questa  Amministrazione  non  accetta  certificazioni  rilasciate
dalle pubbliche amministrazioni italiane in ordine a stati,  qualita'
personali  e  fatti,  che  devono   essere   sempre   sostituite   da
dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di  notorieta'  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000. 
    Sono considerate valutabili  ai  fini  della  presente  selezione
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per  la  pubblicazione
secondo le norme vigenti nonche' saggi inseriti in opere  collettanee
e articoli editi su  riviste  in  formato  cartaceo  o  digitale  con
l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 
    Le pubblicazioni, numerate in ordine progressivo come  da  elenco
allegato alla  domanda,  devono  essere  prodotte  esclusivamente  in
formato digitale non modificabile, su supporto  informatico  (CD-ROM,
DVD, USB) allegato alla domanda cartacea, oppure, in  caso  di  invio
della domanda a mezzo PEC, in  allegato  alla  stessa,  con  l'elenco
numerato e dettagliato dei file contenuti sul supporto informatico  o
inviati per PEC. Non e' consentito  il  riferimento  a  pubblicazioni
presentate presso questa o altre amministrazioni, o a titoli allegati
a domande di partecipazione ad altri concorsi. 
    Nel caso di spedizione o consegna  a  mano,  sulla  busta  devono
essere riportati in stampatello i seguenti dati: 
      a) cognome, nome e indirizzo della/del candidata/o; 
      b) la dicitura «Codice Selezione D.R. n. ... del ...  Selezione
Tutor Coordinatori». 
    Per l'invio telematico dei titoli e delle pubblicazioni  dovranno
essere utilizzati formati statici e  non  direttamente  modificabili,
privi di microistruzioni  o  codici  eseguibili,  preferibilmente  in
formato .pdf (ridotto). 
    La numerazione degli elenchi dei  titoli  e  delle  pubblicazioni
deve trovare corrispondenza con la numerazione  dei  titoli  e  delle
pubblicazioni inviate. 
    Le pubblicazioni contenute  nell'elenco  ma  non  prodotte  o  le
pubblicazioni inviate  ma  non  comprese  nell'elenco  allegato  alla
domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione. 
    Le pubblicazioni scientifiche, in unica copia, numerate in ordine
progressivo, potranno essere prodotte in originale o in fotocopia. 
    Nel caso in cui le predette  pubblicazioni  siano  presentate  in
fotocopia  la/il  candidatato  dovra'  produrre   una   dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  con  la  quale  dichiara   la
conformita' delle stesse agli originali (Allegato B). 
    La  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  dovra'
essere sottoscritta e presentata unitamente a copia  fotostatica  non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. 
    I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione,  entro  la
data di scadenza del  bando,  devono  essere  presentati  insieme  al
documento di accettazione dell'editore. 
    Per i lavori stampati in Italia devono risultare gli  autori,  il
titolo, la casa editrice, la data e il luogo di  edizione  oppure  il
titolo,  il  numero  della  raccolta  o  del  volume  e   l'anno   di
riferimento. 
    Per le pubblicazioni edite in Italia anteriormente al 2 settembre
2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme  previste
dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 agosto  1945,  n.  660;  a
partire dal 2 settembre 2006, devono essere  adempiuti  gli  obblighi
secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n.  106  e  dal
relativo  regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando
di selezione. 
    L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione,  che   attesti   l'avvenuto   deposito,   oppure   da
dichiarazione  della/del  candidata/o,  ai  sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Allegato B),  in
merito   all'assolvimento   di   quanto   richiesto.   La    predetta
documentazione dovra' essere allegata alla relativa pubblicazione. 
    Per le pubblicazioni edite all'estero deve risultare  la  data  e
possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il  codice
ISBN o altro equivalente. 
    Le  pubblicazioni  redatte  in  collaborazione   possono   essere
considerate utili solo ove  sia  possibile  scindere  ed  individuare
l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili  a  favore
della/del candidata/o nella parte che  la/lo  riguarda.  A  tal  fine
la/il candidata/o  potra'  allegare  una  dichiarazione  degli  altri
autori  e/o  una  propria  dichiarazione  che  attesti   il   proprio
contributo. 
    Dopo la scadenza del termine utile  per  la  presentazione  delle
domande non sara'  ammessa  alcuna  integrazione  o  acquisizione  di
ulteriore documentazione.