Art. 3 Utilizzazione del tutor L'utilizzazione del tutor organizzatore ha durata massima quadriennale, non e' consecutivamente rinnovabile ed e' prorogabile solo per un ulteriore anno, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 11, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 249/2010. Il tutor e' soggetto a conferma annuale, previa valutazione dei parametri di cui al comma 7, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 249/2010. Una ulteriore utilizzazione non puo' essere disposta se non e' trascorso almeno un anno dalla cessazione (art. 3, comma 11, del decreto ministeriale n. 249/2010). In caso di revoca di cui all'art. 11, comma 7, del decreto ministeriale n. 249/2010, il personale revocato non puo' partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per i successivi cinque anni. L'incarico sara' svolto con le modalita', l'orario di servizio e i vincoli derivanti dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 e del decreto ministeriale 8 novembre 2011. L'incarico di tutor organizzatore e' incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, o ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o presso i percorsi di cui ai decreto ministeriale 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137.