Art. 3 
 
                       Utilizzazione del tutor 
 
    L'utilizzazione  del  tutor  organizzatore  ha   durata   massima
quadriennale, non e' consecutivamente rinnovabile ed  e'  prorogabile
solo per un ulteriore anno, ai sensi e nelle forme previste dall'art.
11, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 249/2010. Il  tutor
e' soggetto a conferma annuale, previa valutazione dei  parametri  di
cui al comma 7, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 249/2010. 
    Una ulteriore utilizzazione non puo' essere disposta  se  non  e'
trascorso almeno un anno dalla cessazione  (art.  3,  comma  11,  del
decreto ministeriale n. 249/2010). 
    In caso di revoca di  cui  all'art.  11,  comma  7,  del  decreto
ministeriale n. 249/2010, il personale revocato non puo'  partecipare
alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per
i successivi cinque anni. 
    L'incarico sara' svolto con le modalita', l'orario di servizio  e
i vincoli derivanti dal decreto ministeriale 10  settembre  2010,  n.
249 e del decreto ministeriale 8 novembre 2011. 
    L'incarico  di  tutor  organizzatore  e'  incompatibile  con   la
contemporanea fruizione di  incarichi,  distacchi,  comandi,  o  ogni
altra forma  di  utilizzazione  prevista  in  materia  dalla  vigente
normativa, fatti salvi gli incarichi in  essere  presso  i  corsi  di
laurea in scienze della formazione primaria o presso  i  percorsi  di
cui ai decreto ministeriale 7 ottobre 2004,  n.  82  e  28  settembre
2007, n. 137.