Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La commissione esaminatrice  sara'  nominata  con  decreto  della
rettrice e si occupera', fra l'altro, della valutazione dei requisiti
di ammissione di cui al precedente art. 4, primo comma, punto 2). 
    La commissione e' composta da tre membri:  due  docenti  (uno  in
servizio presso l'Universita' degli studi dell'Aquila con funzioni di
presidente e un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale  per
l'Abruzzo  -  Direzione  generale  di  L'Aquila)  e  un   funzionario
dell'Universita' degli studi dell'Aquila con funzioni di segretario.