Art. 12 Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio 1. Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio si svolge secondo le modalita' definite dall'art. 17 del DM. 2. Con successivo decreto del Dirigente titolare di cui all'art. 17 comma 10 del DM, verranno stabilite le modalita' di assegnazione della sede di svolgimento del corso di formazione ai candidati ammessi allo stesso, le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validita' dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi. 3. Ai sensi dell'art. 23, comma 3 del DM almeno un modulo del corso di formazione viene svolto in lingua slovena ed e' integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue italiano-sloveno.