Art. 9 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
    1. I candidati, che  hanno  superato  la  prova  scritta  di  cui
all'art.  7,  dichiarano  il  possesso  dei  titoli  suscettibili  di
valutazione di cui alla tabella A allegata al DM e all'errata corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 247 del  21
ottobre  2017.  La  dichiarazione  viene   inoltrata   esclusivamente
attraverso la casella di posta elettronica certificata all'indirizzo:
drfr@postacert.istruzione.it  secondo  le  istruzioni  che   verranno
impartite con successivi avvisi. 
    2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto
riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto  per  la
presentazione delle domande di ammissione. 
    3. La commissione esaminatrice valuta, esclusivamente,  i  titoli
presentati con le modalita' di cui al comma 1, ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    4. I titoli di cui alla tabella A allegata al DM nonche' i titoli
previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio   1994,   n.   487,   non   documentabili   con
autocertificazione  o  dichiarazione  sostitutiva,  dovranno   essere
presentati attraverso la casella  di  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it oppure per posta  tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'indirizzo  dell'USR.
La presentazione deve essere effettuata entro i termini  che  saranno
resi noti con successivo avviso. 
    5. Non verranno valutati titoli dichiarati con  le  modalita'  di
cui al comma 1 ma non presentati ai sensi del comma 4. 
    6. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai  sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale, possono essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti con successiva comunicazione.  Qualora  dal
controllo   emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguiti  sulla  base  delle  dichiarazioni   non   veritiere.   Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 
    7.   Il   punteggio   finale   dei   candidati   si   valuta   in
duecentotrentesimi e si ottiene dalla  somma  del  voto  della  prova
scritta, del voto della prova orale e del punteggio  riportato  nella
valutazione dei titoli.