Art. 9 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 1. I candidati, che hanno superato la prova scritta di cui all'art. 7, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione di cui alla tabella A allegata al DM e all'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 247 del 21 ottobre 2017. La dichiarazione viene inoltrata esclusivamente attraverso la casella di posta elettronica certificata all'indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it secondo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi. 2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione. 3. La commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli presentati con le modalita' di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. I titoli di cui alla tabella A allegata al DM nonche' i titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, dovranno essere presentati attraverso la casella di posta elettronica certificata all'indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it oppure per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'indirizzo dell'USR. La presentazione deve essere effettuata entro i termini che saranno resi noti con successivo avviso. 5. Non verranno valutati titoli dichiarati con le modalita' di cui al comma 1 ma non presentati ai sensi del comma 4. 6. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale, possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti con successiva comunicazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 7. Il punteggio finale dei candidati si valuta in duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.